LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 83
 Istituzioni ed attività culturali e scientifiche
(programma 2.3.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e lire 4.000 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 5.300 milioni fa carico al capitolo 5130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, così rideterminata dall'articolo 95, comma 6, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di complessive lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5131 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Per le finalità previste dall'articolo 49, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'anno 1997.
5. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 5131 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997.
6. Per le finalità e con le modalità previste dai commi 3 e rispettivamente 4 dell'articolo 30 della legge regionale n. 1/1993, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1997.
7. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.