LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 47
 Interventi di edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
1. In relazione agli ulteriori rientri per complessive lire 3.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni nell'anno 1995, di lire 200 milioni nell'anno 1996 e di lire 3.000 milioni nell'anno 1997, previsti sul capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, è autorizzata, a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per interventi a favore degli IACP a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi, la spesa complessiva di lire 3.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1995, di lire 200 milioni per l'anno 1996 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1997.
2. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale n. 75/1982, i rientri delle anticipazioni concesse a favore dell'edilizia convenzionata ed agevolata sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, pari a lire 20.000 milioni, previsti nell'anno 1997 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997, non riaffluiscono al citato Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 51, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e dei commi 1 e 2, l'ammontare del Fondo regionale per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale n. 75/1982 è determinato nelle misure e per le finalità sotto specificate:
a) lire 16.700 milioni, suddivisi in ragione di lire 10.800 milioni per l'anno 1995, di lire 2.900 milioni per l'anno 1996 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1997, per interventi a favore degli IACP a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995;
b) lire 1.000 milioni per l'anno 1996 per interventi a favore delle cooperative edilizie a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.