LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 42
 Salvaguardia dell'ambiente forestale
e dei parchi naturali
(programmi 1.3.3. e 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 3, e terzo comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni, già rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 97, comma 15, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 2, della legge regionale n. 11/1983, come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi ai soggetti dotati di Piano di conservazione e sviluppo approvato ai sensi della legge regionale n. 11/1993, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997.
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
6. La spesa di lire 1.200 milioni, autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 46, comma 9, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 200 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
7. Per le finalità previste dall'articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997.
8. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
9. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale 8 giugno 1993, n. 35, è autorizzata la spesa complessiva di lire 210 milioni, suddivisa in ragione di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
10. Il predetto onere complessivo di lire 210 milioni fa carico al capitolo 3021 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
11. La spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 1/1993, e per l'anno 1996 dall'articolo 46, comma 2, della legge regionale n. 5/1994, è ridotta di complessive lire 156 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1995 e di lire 56 milioni per l'anno 1996, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2808 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
12. Per le finalità previste dall'articolo 39, terzo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 38 milioni per l'anno 1997.
13. Il predetto onere di lire 38 milioni fa carico al capitolo 2808 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
14. È revocata la spesa di lire 106.324.000, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2863 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.