LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 41
 Incremento e miglioramento del patrimonio forestale
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 59, come modificata e integrata dalla legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, e dall'articolo 17 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 58, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. La spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995, autorizzata dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotta di lire 100 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale n. 65/1976, come integrato dall'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1997.
5. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
6. La spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 1/1993, e per l'anno 1996 dall'articolo 44, comma 5, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di complessive lire 500 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1995 e di lire 200 milioni per l'anno 1996, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
7. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997.
8. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 2813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
9. La spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale n. 1/1993, e per l'anno 1996 dall'articolo 44, comma 7, della legge regionale n. 5/1994, è ridotta di complessive lire 750 milioni, suddivisi in ragione di lire 550 milioni per l'anno 1995 e di lire 200 milioni per l'anno 1996, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2870 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.