LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 31
 Opere acquedottistiche
di rilevanza regionale
(programma 1.1.2.)
1. È revocata la spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 30, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2363 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.