LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 21
 Attuazione dell'obiettivo 4 previsto
dall'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993
(programma 5.1.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al programma d'interventi finanziato dal Fondo sociale europeo per il conseguimento dell'obiettivo 4 di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definito dal Quadro comunitario di sostegno approvato per gli anni dal 1994 al 1999 ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, ultimo comma, del citato Regolamento (CEE) n. 2081/1993, per agevolare l'adattamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione.
2. Alla realizzazione degli interventi previsti dal programma di cui al comma 1 si provvede:
a) con le risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul Fondo sociale europeo;
b) con i finanziamenti dello Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
c) con fondi regionali.

3. Per le finalità previste dal comma 1, e nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi dal primo al terzo, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, come integrato dall'articolo 35 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata:
a) ai sensi del comma 2, lettera a), la spesa complessiva di lire 30.960 milioni per gli anni dal 1995 al 1999, suddivisa in ragione di lire 9.443 milioni per l'anno 1995, lire 5.090 milioni per l'anno 1996, lire 5.273 milioni per l'anno 1997, lire 5.470 milioni per l'anno 1998 e lire 5.684 milioni per l'anno 1999;
b) ai sensi del comma 2, lettera b), la spesa complessiva di lire 21.539 milioni per gli anni dal 1995 al 1999, suddivisa in ragione di lire 6.933 milioni per l'anno 1995, lire 3.800 milioni per l'anno 1996, lire 3.468 milioni per l'anno 1997, lire 3.599 milioni per l'anno 1998 e lire 3.739 milioni per l'anno 1999;
c) ai sensi del comma 2, lettera c), la spesa complessiva di lire 5.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.800 milioni per l'anno 1995, lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e lire 900 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.

4. L'onere complessivo di lire 19.806 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 con il comma 3, lettera a), fa carico al capitolo 5962 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995; le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
5. Corrispondentemente, sul capitolo 233 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1998 e 1999, è prevista l'entrata di pari importo assegnata dall'Unione europea a valere sul Fondo sociale europeo per le finalità di cui al comma 1.
6. L'onere complessivo di lire 14.201 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 con il comma 3, lettera b), fa carico al capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995; le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
7. Corrispondentemente, sul capitolo 232 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1998 e 1999, è prevista l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge n. 845/1978 per le finalità di cui al comma 1.
8. L'onere complessivo di lire 3.700 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 con il comma 3, lettera c), fa carico al capitolo 5960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995; le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.