LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 160
 Interventi per ripristino di edifici danneggiati
da avversità atmosferiche
(programma 1.2.2.)
1. Per la concessione dei contributi previsti dal Titolo II della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, secondo quanto disposto dall'articolo 13 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 4160 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.