LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 149
 Opere idraulico-forestali e interventi nel settore forestale
(programmi 1.3.1., 1.3.2. e 1.3.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 39, terzo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 218 milioni, suddivisa in ragione di lire 56 milioni per l'anno 1996 e lire 162 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 218 milioni fa carico al capitolo 2809 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1997.
4. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2871 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1997.
6. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 2902 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
7. Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29, come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1996 e lire 5.000 milioni per l'anno 1997.
8. Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 2940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
9. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 2), della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale ai soggetti dotati di Piano di conservazione e sviluppo o piano particolaregiato dell' ambito di tutela ambientale addottato o approvato ai sensi della citata legge regionale 11/1983, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997.
10. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
11. Corrispondentemente è prevista per gli anni 1996 e 1997 la maggiore entrata di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per l'attuazione di interventi ai sensi dell'articolo 50 dello statuto di autonomia, ed iscritta sul capitolo 219 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Note:
1Parole sostituite al comma 9 da art. 9, comma 1, L. R. 16/1996