LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 118
 Interventi per la realizzazione e la manutenzione
di infrastrutture nel settore industriale
(programma 3.2.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 82, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Nel testo dell'articolo 133 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, al comma 1 le parole << e la realizzazione >> sono sostituite con le parole << , la realizzazione e la manutenzione straordinaria >>.
4. Per le finalità previste dall'articolo 133, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, come integrato dal comma 3, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.
5. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7423 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona pedemontana dell'Alto Friuli contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 11, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo contratto per finanziare gli interventi di realizzazione e di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie e ferroviarie a servizio della zona industriale consortile.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 6.
8. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 6 è presentata alla Direzione regionale dell'industria, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa, nonché della deliberazione esecutiva con cui il Consorzio dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.
9. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
10. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 500 milioni.
11. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
12. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 7427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
13. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
14. Per le finalità previste dall'articolo 132, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.
15. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.