LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 Trasferimento agli enti locali in attuazione dell'articolo
54 dello Statuto speciale di autonomia ai sensi della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
1. In attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, ai medesimi è assegnata - con le modalità previste dall'articolo 66 della legge regionale n. 10/1988, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 - la somma complessiva di lire 107.000 milioni per l'anno 1995, da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli secondo quanto previsto dal presente Capo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata, nell'anno 1995, la somma complessiva di lire 107.000 milioni, di cui:
a) lire 41.000 milioni destinati alle Province;
b) lire 61.000 milioni destinati ai Comuni;
c) lire 5.000 milioni destinati alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.