LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO VIII
 ALTRE NORME FINANZIARIE CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 108
 (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte
del Governo)
Art. 109
 (Rientro al bilancio regionale di somme afferenti alla
gestione fuori bilancio di cui all'articolo 6 della
legge regionale 12 aprile 1984, n. 10)
1. La Friulia SpA, in qualità di organo gestore della gestione fuori bilancio istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10, è tenuta a far riaffluire al bilancio regionale le disponibilità finanziarie relative ai rientri dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10/1984, nell'importo di lire 9.000 milioni, entro e non oltre la data del 31 ottobre 1995.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'industria, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a provvedere alle necessarie modificazioni della convenzione di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 10/1984.
3. I rientri dei finanziamenti di cui al comma 1 affluiscono al capitolo 782 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 del bilancio per l' anno 1995, il cui stanziamento è elevato di lire 9.000 milioni per l'anno 1995.
Art. 110
 (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte
del Governo)
Art. 111
 (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte
del Governo)
Art. 112
 (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte
del Governo)
Art. 113
 (Vigili del fuoco volontari)
(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l'anno 1995.
3. Corrispondentemente è previsto per l'anno 1995 il recupero di pari importo, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 7/1978, sul capitolo 1521 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l'anno 1995.
Art. 114
 (Interventi di solidarietà internazionale)
(programma 0.6.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 52 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, come individuate dall'articolo 108, commi 1 e 3, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, ed integrate dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 56, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1995.
2. A tale fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995 - 1997 e del bilancio per l'anno 1995, alla Rubrica n. 2 - programma 0.6.1. - spese correnti - categoria 1.6. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 228 (1.1.162.2.08.07.) con la denominazione << Fondo regionale per gli interventi di solidarietà internazionale >> con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l'anno 1995.
Art. 115
 (Partecipazioni azionarie)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di procedere alla riorganizzazione ed alla razionalizzazione delle partecipazioni azionarie detenute, è autorizzata a promuovere operazioni di concentrazione o di fusione tra società ovvero a cedere od a conferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie azioni.
2. Prima di procedere con le operazioni di cui al comma 1 la Giunta regionale approva, sentite le competenti commissioni consiliari, con una apposita deliberazione il piano strategico di riordino delle proprie partecipazioni azionarie, nonché gli indirizzi e le modalità del riordino stesso.
Art. 116
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.