LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  26/09/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO VII
 ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO 5A) PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 DEL
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993
Art. 103
 (Autorizzazione degli interventi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione nel Friuli-Venezia Giulia ai programmi di intervento finanziati dal Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura - FEAOG sezione orientamento - per il conseguimento dell'obiettivo 5 a) di cui all' articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come approvati per gli anni dal 1994 al 1999 ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 2081/1993, in relazione alla decisione n. 94/279/CE della Commissione del 26 aprile 1994, per i settori di intervento di cui ai Regolamenti (CEE) n. 866/90 del Consiglio del 29 marzo 1990, n. 867/1990 del Consiglio del 29 marzo 1990, n. 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991 e n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Alla realizzazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 si provvede, secondo i relativi piani finanziari:
a) con le risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura FEAOG sezione orientamento;
b) con le risorse assegnate dallo Stato a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
c) con risorse proprie.

Art. 104
 (Attuazione del Regolamento (CEE) n. 866/1990)
(programma 5.1.1.)
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 103, comma 1, la Giunta regionale provvede ad approvare con propria deliberazione il programma regionale attuativo del Regolamento (CEE) n. 866/90, volto a garantire il miglioramento e la razionalizzazione del trattamento, della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché a stabilire i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei contributi previsti dal Regolamento medesimo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le spese di seguito indicate:
a) ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera a), la spesa complessiva di lire 7.725 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.545 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999;
b) ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera b), la spesa complessiva di lire 5.199.600.000, suddivisa in ragione di lire 1.039.920.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999;
c) ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera c), la spesa complessiva di lire 2.228.400.000, suddivisa in ragione di lire 445.680.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, sono istituiti, alla Rubrica n. 25 - programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - i seguenti capitoli, con gli stanziamenti, in termini di competenza, a fianco di ciascuno indicati:
a) il capitolo 7009 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 866/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994 - 1999 Fondi FEAOG orientamento >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4.635 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.545 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, in corrispondenza alle quote autorizzate per gli anni medesimi;
b) il capitolo 7008 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 866/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994 - 1999 Fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo di lire
3.119.760.000, suddiviso in ragione di lire 1.039.920.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, in corrispondenza alle quote autorizzate per gli anni medesimi;
c) il capitolo 7007 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 866/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994 - 1999 Fondi regionali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.337.040.000, suddiviso in ragione di lire 445.680.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, in corrispondenza alle quote autorizzate per gli anni medesimi.

4. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 9.091.800.000 derivante dal comma 3, si provvede come segue:
a) per complessive lire 4.635 milioni relative alla lettera a) con la maggiore assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla UE a valere sul Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura - sezione orientamento, che si iscrive nel bilancio regionale con il comma 5, lettera a);
b) per complessive lire 3.119.760.000 relative alla lettera b) con la maggiore assegnazione di pari importo disposta a tal fine dallo Stato, che si iscrive nel bilancio regionale con il comma 5, lettera b);
c) per complessive lire 1.337.040.000 relative alla lettera c) mediante storno e rispettivamente prelevamento, per pari importo complessivo, dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995:
1) per lire 445.680.000 per l'anno 1995 dal capitolo 6345;
2) per complessive lire 891.360.000 per gli anni 1996 e 1997 dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 (partita n. 50 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono istituiti al Titolo II - Categoria 2.3. - i seguenti capitoli:
a) il capitolo 237 (2.3.4.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dalla UE a valere sul FEAOG orientamento per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 866/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994-1999 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4.635 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.545 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997;
b) il capitolo 236 (2.3.2.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 866/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all' articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 Programma 1994-1999 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.119.760.000, suddiviso in ragione di lire 1.039.920.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

6. Le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 con il comma 2 fanno carico ai capitoli del bilancio per gli anni medesimi corrispondenti a quelli indicati al comma 3, in corrispondenza, per quelli di cui alle lettere a) e b), all'entrata di pari importo accertata per i medesimi anni sui capitoli dello stato di previsione dell'entrata corrispondenti a quelli di cui al comma 5, lettere a) e b).
Art. 105
 (Attuazione del Regolamento (CEE) n. 867/1990)
(programma 5.1.1.)
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 103, comma 1, la Giunta regionale provvede ad approvare con propria deliberazione il programma regionale attuativo del Regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio del 29 marzo 1990, volto a garantire lo sviluppo e la razionalizzazione della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti della silvicoltura, nonché a stabilire i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei contributi previsti dal regolamento medesimo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le spese di seguito indicate:
a) ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera a), la spesa complessiva di lire 1.140 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1995 e di lire 990 milioni per l'anno 1996;
b) ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera b), la spesa complessiva di lire 950 milioni, suddivisa in ragione di lire 125 milioni per l'anno 1995 e di lire 825 per l'anno 1996.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, sono istituiti, alla Rubrica n. 14 - programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - i seguenti capitoli, con gli stanziamenti, in termini di competenza, a fianco di ciascuno indicati:
a) il capitolo 3072 (2.1.243.5.10.11) con la denominazione: << Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 867/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994-1996 - Fondi FEAOG orientamento >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.140 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1995 e di lire 990 milioni per l'anno 1996;
b) il capitolo 3071 (2.1.243.5.10.11) con la denominazione: << Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 867/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all' articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 Programma 1994-1996 - Fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 950 milioni, suddiviso in ragione di lire 125 milioni per l'anno 1995 e di lire 825 per l'anno 1996.

4. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 2.090 milioni derivante dal comma 3, si provvede come segue:
a) per complessive lire 1.140 milioni relativi alla lettera a) con la maggiore assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla UE a valere sul Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura - sezione orientamento, che si iscrive nel bilancio regionale con il comma 5, lettera a);
b) per complessive lire 950 milioni relativi alla lettera b) con la maggiore assegnazione di pari importo disposta a tal fine dallo Stato, che si iscrive nel bilancio regionale con il comma 5, lettera b).

5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono istituiti al Titolo II - Categoria 2.3. - i seguenti capitoli:
a) il capitolo 249 (2.3.4.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dalla UE a valere sul FEAOG - orientamento per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 867/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994 1996 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.140 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per l'anno 1995 e di lire 990 milioni per l'anno 1996;
b) il capitolo 248 (2.3.2.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 867/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994-1996 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 950 milioni, suddiviso in ragione di lire 125 milioni per l'anno 1995 e di lire 825 milioni per l'anno 1996.

Art. 106
 (Attuazione del Regolamento (CEE) n. 2328/1991)
(programma 5.1.1.)
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 103, comma 1, la Giunta regionale provvede ad approvare con propria deliberazione il programma regionale attuativo del Regolamento (CEE) n. 2328/1991 del Consiglio del 15 luglio 1991, volto al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, nonché a stabilire i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei contributi previsti dal Regolamento medesimo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le spese di seguito indicate:
a) ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera a), la spesa complessiva di lire 31.711.445.000, suddivisa in ragione di lire 12.938.321.000 per l'anno 1995, lire 4.748.006.000 per l'anno 1996, lire 4.548.443.000 per l'anno 1997, lire 4.669.157.000 per l'anno 1998 e lire 4.807.518.000 per l'anno 1999;
b) ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera b), la spesa complessiva di lire 32.401.911.000, suddivisa in ragione di lire 13.220.028.000 per l'anno 1995, lire 4.851.412.000 per l'anno 1996, lire 4.647.434.000 per l'anno 1997, lire 4.770.891.000 per l'anno 1998 e lire 4.912.146.000 per l'anno 1999;
c) ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera c), la spesa complessiva di lire 13.886.534.000, suddivisa in ragione di lire 5.665.726.000 per l'anno 1995, lire 2.079.177.000 per l'anno 1996, lire 1.991.758.000 per l'anno 1997, lire 2.044.668.000 per l'anno 1998 e lire 2.105.205.000 per l'anno 1999.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, sono istituiti, alla Rubrica n. 25 - programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - i seguenti capitoli, con gli stanziamenti in termini di competenza a fianco di ciascuno indicati:
a) il capitolo 7012 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2328/1991 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994 - 1999 Fondi FEAOG orientamento >> e con lo stanziamento complessivo di lire 22.234.770.000, suddiviso in ragione di lire 12.938.321.000 per l'anno 1995, lire 4.748.006.000 per l'anno 1996, lire 4.548.443.000 per l'anno 1997, in corrispondenza alle quote autorizzate per gli anni medesimi;
b) il capitolo 7011 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2328/1991 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994 - 1999 Fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 22.718.874.000, suddiviso in ragione di lire 13.220.028.000 per l'anno 1995, lire 4.851.412.000 per l'anno 1996, lire 4.647.434.000 per l'anno 1997, in corrispondenza alle quote autorizzate per gli anni medesimi;
c) il capitolo 7010 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2328/1991 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994 - 1999 Fondi regionali >> e con lo stanziamento complessivo di lire
9.736.661.000, suddiviso in ragione di lire 5.665.726.000 per l'anno 1995, lire 2.079.177.000 per l'anno 1996, lire 1.991.758.000 per l'anno 1997, in corrispondenza alle quote autorizzate per gli anni medesimi.

4. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 54.690.305.000 derivante dal comma 3, si provvede come segue:
a) per complessive lire 22.234.770.000 relativi alla lettera a) con la maggiore assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla UE a valere sul Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura - sezione orientamento, che si iscrive nel bilancio regionale con il comma 5, lettera a);
b) per complessive lire 22.718.874.000 relativi alla lettera b) con la maggiore assegnazione di pari importo disposta a tal fine dallo Stato, che si iscrive nel bilancio regionale con il comma 5, lettera b);
c) per complessive lire 9.736.661.000 relativi alla lettera c) mediante storno e rispettivamente prelevamento, per pari importo complessivo, dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995:
1) dal capitolo 6331 storno di lire 2.500.000.000 per l'anno 1995;
2) dal capitolo 6345 storno di lire 3.165.726.000 per l'anno 1995, corrispondente per lire 2.250.885.366 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze del 9 febbraio 1995, n. 13;
3) dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 (partita n. 50 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) prelevamento di complessive lire 4.070.935.000 per gli anni 1996 e 1997.

5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono istituiti al Titolo II - Categoria 2.3. - i seguenti capitoli:
a) il capitolo 239 (2.3.4.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dalla UE a valere sul FEAOG orientamento per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2328/1991 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994-1999 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 22.234.770.000, suddiviso in ragione di lire 12.938.321.000 per l'anno 1995, lire 4.748.006.000 per l'anno 1996, lire 4.548.443.000 per l'anno 1997;
b) il capitolo 238 (2.3.2.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2328/1991 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all' articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 Programma 1994-1999 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 22.718.874.000, suddiviso in ragione di lire 13.220.028.000 per l'anno 1995, lire 4.851.412.000 per l'anno 1996, lire 4.647.434.000 per l'anno 1997, in corrispondenza alle quote autorizzate per gli anni medesimi.

6. Le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 con il comma 2 fanno carico ai capitoli del bilancio per gli anni medesimi corrispondenti a quelli indicati al comma 3, in corrispondenza, per quelli di cui alle lettere a) e b), all'entrata di pari importo accertata per i medesimi anni sui capitoli dello stato di previsione dell'entrata corrispondenti a quelli di cui al comma 5, lettere a) e rispettivamente b).
Art. 107
 (Attuazione del Regolamento (CEE) n. 1360/1978)
(programma 5.1.1.)
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 103, comma 1, la Giunta regionale provvede ad approvare con propria deliberazione il programma regionale attuativo del Regolamento (CEE) n. 1360/1978 del Consiglio del 19 giugno 1978 e successive modificazioni e integrazioni, volto a stimolare la costituzione di associazioni di produttori e delle relative unioni, nonché a stabilire i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei contributi previsti dal Regolamento medesimo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le spese di seguito indicate per l'anno 1995:
a) la spesa di lire 247.684.000 ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera a);
b) la spesa di lire 520.136.000 ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera b);
c) la spesa di lire 222.916.000 ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera c).

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, sono istituiti, alla Rubrica n. 25 - programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - i seguenti capitoli, con gli stanziamenti in termini di competenza a fianco di ciascuno indicati:
a) il capitolo 7015 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 1360/1978 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994 - 1999 Fondi FEAOG orientamento >> e con lo stanziamento di lire 247.684.000 per l'anno 1995;
b) il capitolo 7014 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 1360/1978 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994 - 1999 Fondi statali >> e con lo stanziamento di lire 520.136.000 per l'anno 1995;
c) il capitolo 7013 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 1360/1978 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994 - 1999 Fondi regionali >> e con lo stanziamento di lire 222.916.000 per l'anno 1995.

4. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 990.736.000 derivante dal comma 3, si provvede come segue:
a) per lire 247.684.000 relative alla lettera a) con la maggiore assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla UE a valere sul Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura - sezione orientamento, che si iscrive nel bilancio regionale con il comma 5, lettera a);
b) per lire 520.136.000 relative alla lettera b) con la maggiore assegnazione di pari importo disposta a tal fine dallo Stato, che si iscrive nel bilancio regionale con il comma 5, lettera b);
c) per lire 222.916.000 relative alla lettera c) mediante storno di lire 139.479.366 dal capitolo 6345 e per lire 83.436.634 dal capitolo 6533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono istituiti al Titolo II - Categoria 2.3. - i seguenti capitoli:
a) il capitolo 247 (2.3.4.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dalla UE a valere sul FEAOG orientamento per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 1360/1978 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994-1999 >> e con lo stanziamento di lire 247.684.000 per l'anno 1995;
b) il capitolo 246 (2.3.2.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 1360/1978 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all' articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 Programma 1994-1999 >> e con lo stanziamento di lire 520.136.000 per l'anno 1995.