LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO VI
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
Art. 69
 (Opere di miglioramento fondiario)
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 43 e 44 del RD 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6415 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1995.
Art. 70
 (Credito di miglioramento aziendale)
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 13 giugno 1973, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 400 milioni per l'anno 1995.
Art. 71

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 72
 (Interventi nel settore zootecnico)
(programmi 3.1.3.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, come da ultimo modificata dall'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1992, n. 36, dagli articoli 6 e 8 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 58, dall'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, dall'articolo 13 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, e dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 28 aprile 1987, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1995.
Art. 73
 (Colture pregiate)
(programma 3.1.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1, 2, 4, 5, 7 e 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, come integrata dall'articolo 41 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 6520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 800 milioni per l'anno 1995.
3. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è autorizzata, relativamente alla concessione dei contributi in conto capitale, la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1995.
Art. 74

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 75
 (Anticipazioni per interventi antigrandine)
(programma 3.1.5.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai consorzi dei produttori agricoli ed agli organismi per la difesa delle produzioni agricole di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, il concorso dello Stato previsto a favore dei suddetti dal secondo comma dell'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, come da ultimo sostituito con l'articolo 10, comma 7, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.
2. L'anticipazione è concessa con le modalità indicate dal secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1995.
4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 25 programma 3.1.5. - spese d' investimento - Categoria 2.6. Sezione X - il capitolo 6604 (2.1.264.3.10.10) con la denominazione << Anticipazioni a favore dei consorzi dei produttori agricoli e degli organismi per la difesa delle produzioni agricole del concorso dello Stato di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per l'anno 1995.
Art. 76
 (Avversità atmosferiche)
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 140 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 140 milioni fa carico al capitolo 6589 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 140 milioni per l'anno 1995.
Art. 77
 (Avversità atmosferiche.
Interventi finanziati con fondi statali)
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 3.975 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.975 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.
3. L'onere complessivo di lire 11.925 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 11.925 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.975 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
4. Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge 185/1992, per le finalità indicate al comma 1, ed iscritta sul capitolo 514 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.
5. Le annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 e le correlate quote di entrata gravano sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, lettere d) ed f), della legge 185/1992, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 1.667 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.667 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.
8. L'onere complessivo di lire 5.001 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 6592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 5.001 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.667 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
9. Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge 185/1992, per le finalità indicate al comma 6, ed iscritta sul capitolo 517 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.
10. Le annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 e le correlate quote di entrata gravano sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 78
 (Interventi per garanzie fideiussorie all'ERSA)
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità indicate dall'articolo 126, comma 5, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, come modificato dall'articolo 174, comma 2, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6781 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1995.
Art. 79
 (Interventi nel settore zootecnico)
(programma 3.1.7.)
1. Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l'ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post-natale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata la spesa di lire 370 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 370 milioni fa carico al capitolo 6798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 370 milioni per l'anno 1995.
Art. 80
 (Contributi per il miglioramento
delle produzioni zootecniche)
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 1.872.745.000 per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 1.872.745.000 fa carico al capitolo 6799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.872.745.000 per l'anno 1995.
Art. 81
 (Nuove tecniche di gestione aziendale)
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, ivi comprese quelle previste dall'articolo 17 e dall'articolo 18, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 7288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 2/1992, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1995.
Art. 82
 (Interventi per la realizzazione e la manutenzione di
infrastrutture nel settore industriale)
(programma 3.2.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 82, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 132, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1995.
Art. 83
 (Realizzazione di aree attrezzate nei territori montani.
Interventi finanziati con fondi statali)
(programmi 3.2.3., 3.2.2. e 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.589 milioni per l'anno 1995 e di lire 111 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.700 milioni fa carico al capitolo 7452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 3.589 milioni per l'anno 1995 e di lire 111 milioni per l'anno 1996.
3. All'onere complessivo di lire 3.700 milioni derivante dal comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente revocate le rispettive autorizzazioni di spesa:
a) capitolo 7361 - lire 2.400 milioni relativi all'anno 1995, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 25;
b) capitolo 7302 - lire 1.189 milioni relativi all'anno 1995, di cui lire 889 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 25, e lire 111 milioni relativi all'anno 1996.

Art. 84
 (Interventi per lo sviluppo economico della montagna
finanziati con fondi statali)
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.
3. Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante storno di pari importo dallo stanziamento del capitolo 7265 dello stato di previsione della spesa, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 21 febbraio 1995, n. 25, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Art. 85
 (Interventi per la pesca marittima e l'acquacoltura)
(programma 3.2.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 30 milioni fa carico al capitolo 7670 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 30 milioni per l'anno 1995.
Art. 86
 (Acquisto di obbligazioni per il finanziamento delle
imprese industriali)
(programma 3.5.1.)
1. Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 1664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 5.000 milioni per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dal Capo II della legge regionale 26/1995, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
5. Per le finalità previste dal Capo III della legge regionale 26/1995, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
Art. 87
 (Interventi a favore della cooperazione sociale)
(programma 2.5.3.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 9, comma 1, lettera a), e 11, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 7868 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 150 milioni per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, e dagli articoli 11, comma 1, e 12, comma 2, della legge regionale 7/1992, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 7852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l'anno 1995.
Art. 88

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
Art. 89
 (Consorzi garanzia fidi fra le imprese artigiane)
(programma 3.3.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, per le finalità ivi indicate, un finanziamento di lire 4.000 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 8060 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 4.000 milioni per l'anno 1995.
Art. 90
 (Credito d'esercizio alle imprese artigiane)
(programma 3.3.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia (ESA) un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per le finalità di cui all'articolo 2, terzo comma, numero 1), della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, come aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, e sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.
3. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 8015 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.
Art. 91
 (Agevolazioni alle imprese artigiane. Interventi
finanziati con fondi statali)
(programma 3.3.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 78, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 283.423.920 per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 283.423.920 fa carico al capitolo 8048 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 283.423.920 per l'anno 1995.
3. Corrispondentemente è prevista per il medesimo anno l'entrata di pari importo a valere sull'autorizzazione di spesa statale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito con modificazioni nella legge 22 novembre 1994, n. 644, ed iscritta sul capitolo 491 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.
Art. 92
 (Finanziaria regionale della cooperazione)
(programma 3.3.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1990, n. 51, del Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Società cooperativa a responsabilità limitata (FinReCo) con il finanziamento di lire 110 milioni per l'anno 1995.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 110 milioni per l'anno 1995.
3. Il predetto onere di lire 110 milioni fa carico al capitolo 8112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 110 milioni per l'anno 1995.
4. Al predetto onere di lire 110 milioni si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 6758, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Art. 93
 (Finanziaria regionale della cooperazione.
Interventi finanziati con fondi statali)
(programma 3.3.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1990, n. 51, del Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Società cooperativa a responsabilità limitata (FinReCo) con il finanziamento di lire 190 milioni per l'anno 1995.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 190 milioni per l'anno 1995.
3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l' anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 27 programma 3.3.3. - spese d' investimento - Categoria 2.4. Sezione X - il capitolo 8113 (2.1.243.3.10.02) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Società cooperativa a responsabilità limitata (FinReCo) per l'integrazione dello speciale fondo di dotazione istituito ai sensi dell' articolo 1, primo comma, della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32 - fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 190 milioni per l'anno 1995.
4. Al predetto onere di lire 190 milioni si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 6784, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 26.
Art. 94
 (Sottoscrizione di nuove azioni dell'Agenzia per lo
sviluppo economico della montagna SpA)
(programmi 3.5.1. , 3.2.2. e 3.3.1. )
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, dall'articolo 124 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 e dall'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, sino alla concorrenza dell' importo di lire 3.300 milioni.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.041 milioni per l'anno 1995 e lire 259 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere complessivo di lire 3.300 milioni fa carico ai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 1610 - lire 800 milioni per l'anno 1995;
b) capitolo 1611 - complessive lire 2.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.241 milioni per l'anno 1995 e lire 259 milioni per l'anno 1996; i cui stanziamenti, in termini di competenza, sono elevati di corrispondente pari importo.

4. Al predetto onere complessivo di lire 2.500 milioni posto a carico del capitolo 1611, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei sottonotati capitoli del citato stato di previsione della spesa per gli importi a fianco dei medesimi indicati, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa:
a) capitolo 7363 - lire 400 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 25;
b) capitolo 7364 - complessive lire 800 milioni, suddivisi in ragione di lire 652 milioni per l'anno 1995 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 25 - e lire 148 milioni per l'anno 1996;
c) capitolo 7966 - complessive lire 1.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.189 milioni per l'anno 1995 corrispondente per lire 689 milioni alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 25 - e lire 111 milioni per l' anno 1996.

Art. 95
 (Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali)
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali, di cui all'articolo 1 della legge regionale 32/1973, un finanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1995.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.
3. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni.
Art. 96
 (Incentivi agli investimenti delle imprese commerciali
nelle zone montane)
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
Art. 97
 (Interventi a favore dei poli turistici)
(programma 3.5.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1995.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l' anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 8 programma 3.5.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. Sezione X - il capitolo 1623 (2.1.243.3.10.12) con la denominazione << Contributo straordinario alla 'Promotur SpA' per la realizzazione di opere e infrastrutture a servizio delle piste da discesa e degli impianti sciistici nonché di opere dirette a collegare le stazioni turistiche e demani sciabili della regione con quelli dei territori confinanti fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l'anno 1995.
Art. 98
 (Interventi a favore dei poli turistici.
Interventi finanziati con fondi statali)
(programmi 3.5.1. e 1.3.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1622 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997, il cui stanziamento è elevato di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
3. All'onere di lire 3.000 milioni derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa:
a) capitolo 2902 - lire 1.000 milioni per l'anno 1996;
b) capitolo 2940 - lire 2.000 milioni per l'anno 1996.

Art. 99
 (Interventi a favore della promozione dello
sviluppo turistico)
(programmi 3.4.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende di promozione turistica (APT) un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per la promozione dello sviluppo turistico.
2. Le modalità e le condizioni per l'erogazione sono fissate con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8379 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
Art. 100
 (Contributi pluriennali per strutture turistiche)
(programma 3.4.4.)
1. Il limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato per l'anno 1994 dall'articolo 66, comma 5, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotto di lire 1.200 milioni a decorrere dal 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
2. Le annualità relative sono ridotte nella misura di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2013.
3. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17, dall'articolo 5 della legge regionale 20/1985, e dall'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 1.200 milioni.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2014.
5. L'onere complessivo di lire 3.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 8459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, che presenta sufficiente disponibilità.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 101
 (Infrastrutture turistiche)
(programma 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 8504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è conseguentemente elevato di lire 250 milioni per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera e), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1995.
Art. 102
 (Polo turistico dello Zoncolan)
(programma 3.4.5.)
1. È revocato il limite di impegno decennale di lire 280 milioni, autorizzato dall'articolo 145, comma 2, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, a carico del capitolo 8530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
2. Le annualità relative sono revocate per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
3. Per le finalità previste dall'articolo 145, comma 1, della legge regionale 8/1995 è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 280 milioni.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 280 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
5. L'onere complessivo di lire 560 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 8530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997, che presenta sufficiente disponibilità.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.