LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO V
 INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
Art. 41
 (Interventi per l'attuazione della revisione della rete
ospedaliera regionale)
(programma 2.1.1.)
1. Per l'attuazione della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13, di revisione della rete ospedaliera, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie regionali finanziamenti straordinari di parte corrente sulla base di appositi programmi di riorganizzazione delle attività sanitarie anche integrativi dei piani annuali di cui all'articolo 21, commi 4 e 5, della legge regionale 13/1995.
2. La concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti previsti dal comma 1 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 alla Rubrica n. 19 - programma 2.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4373 (1.1.157.2.08.08) con la denominazione "Finanziamenti straordinari alle Aziende sanitarie per interventi di revisione della rete ospedaliera regionale" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
Art. 42
 (Progettazione di opere di edilizia sanitaria e
ospedaliera)
(programma 2.1.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie regionali finanziamenti per la copertura degli oneri, comprensivi dell'IVA, derivanti da progettazioni di opere edilizie, approvate o recepite dal committente, riguardanti interventi su stabilimenti ospedalieri o altre strutture sanitarie già approvati in sede programmatoria dall'Amministrazione regionale, qualora, essendo intervenute modificazioni agli indirizzi nazionali o regionali in materia di programmazione sanitaria o all'ammontare della disponibilità a breve termine dei finanziamenti statali già previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, le opere non vengano definitivamente finanziate entro 12 mesi dalla consegna al committente degli elaborati progettuali.
2. Ai fini della concessione dei finanziamenti regionali, le Aziende sanitarie presentano alla Direzione regionale della sanità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:
a) delibera di affidamento dell'incarico di progettazione;
b) delibera di approvazione o recepimento dei progetti da cui risulti anche la data della consegna degli stessi;
c) rendiconto degli oneri di progettazione maturati ai sensi del disciplinare di incarico, riferiti all'opera o alla parte della stessa non più realizzabile in conseguenza delle modificazioni programmatorie di cui al comma 1.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1995.
4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.1.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4459 (2.1.237.3.08.08) con la denominazione << Finanziamenti alle Aziende sanitarie regionali a copertura degli oneri relativi a progettazioni di opere edilizie approvate e non definitivamente finanziate per sopravvenute modificazioni nella programmazione sanitaria >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l'anno 1995.
Art. 43
 (Interventi integrativi a sostegno di attività e
servizi socio-sanitari)
(programma 2.1.3.)
1. Per le finalità previste dal combinato disposto dell'articolo 79, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 79, comma 4, della legge regionale 5/1994 e all'articolo 16, comma 3, della legge regionale 12/1995, la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata dal comma 1 è destinata agli interventi previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 12/1995.
3. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
4. Per le finalità previste dall'articolo 81, comma 4, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa complessiva di lire 360 milioni per l'anno 1995, di cui lire 26 milioni per interventi a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi e lire 334 milioni per interventi a favore dei nefropatici.
5. Il predetto onere complessivo di lire 360 milioni fa carico per lire 26 milioni al capitolo 4507 e per lire 334 milioni al capitolo 4508 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, i cui stanziamenti, in termini di competenza, sono elevati di pari importo per l'anno 1995.
Art. 44
 (Contributi pluriennali per la realizzazione di
strutture residenziali per anziani)
(programma 2.2.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via straordinaria a Comuni, Province e loro consorzi, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, cooperative, persone giuridiche private senza fini di lucro, contributi annui costanti, per un periodo non superiore a dieci anni e nella misura massima del dodici per cento della spesa ammissibile, per sostenere l'ampliamento, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale, la riconversione e la riqualificazione di strutture residenziali destinate all'accoglimento di anziani in stato di parziale o totale non autosufficienza, nonché lo sviluppo in aree carenti di strutture residenziali destinate all'accoglimento di anziani non autosufficienti.
2. Gli interventi a favore di cooperative non possono eccedere i massimali previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
3. I mutui per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo possono essere garantiti dalla Regione con le procedure previste dalla legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3.
4. Le domande per la concessione dei contributi previsti al comma 1, da inoltrare in copia all'Amministrazione provinciale di pertinenza, devono pervenire, pena la decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed essere corredate da:
a) deliberazione dell'organo competente alla formulazione della richiesta per la realizzazione dell'iniziativa;
b) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa, del numero di eventuali nuovi posti attivabili;
c) relazione tecnica ed elaborati grafici di massima predisposti da tecnici abilitati, atti ad individuare preferibilmente più soluzioni d'intervento con specifiche relative agli impegni di spesa ed alle migliorie funzionali e ricettive della struttura connesse con ciascuna soluzione.

5. Le Amministrazioni provinciali, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, inviano alla Direzione regionale dell'assistenza sociale motivato parere sulle domande di contributo.
6. Nella ripartizione dei finanziamenti disponibili si tiene conto dei pareri espressi dalle Amministrazioni provinciali e sono osservati i seguenti criteri in ordine di priorità:
1) l'adeguamento della normativa antincendio, antinfortunistica e l'abbattimento delle barriere architettoniche con precedenza a strutture in possesso di decreto provvisorio al funzionamento, concesso ai sensi del Regolamento di esecuzione per le strutture di accoglimento residenziale con il DPGR 14 febbraio 1990, n. 083/Pres.;
2) il completamento dei lavori di ristrutturazione già avviati con contributo regionale, compresi gli adeguamenti degli impianti alle norme di sicurezza, di cui sia stato già approvato il progetto generale ed assicurata la cantierabilità entro sei mesi dall'erogazione del contributo;
3) la ristrutturazione connessa all'ampliamento delle disponibilità di posti destinati all'accoglimento di persone in totale o parziale stato di non autosufficienza, in zone carenti di adeguati servizi.

7. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, da ultimo modificata dalla legge 27 febbraio 1995, n. 13. L'esame tecnico-economico e la determinazione della spesa ammissibile dei progetti hanno luogo con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 18 della legge regionale 13/1995, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20.
8. Sugli immobili per i quali è concesso il contributo regionale per gli interventi di cui al comma 1 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione per l'agibilità della struttura. La diversa destinazione d'uso può essere autorizzata, su motivata istanza dell'ente o dell'istituzione interessata, con deliberazione della Giunta regionale, sentita l'Amministrazione provinciale competente per territorio. La destinazione d'uso non autorizzata dalla Regione comporta l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge regionale 17 giugno 1993, n. 46.
9. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004 .
11. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 20 - programma 2.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4866 (2.1.232.4.08.07) con la denominazione << Contributi annui costanti per l'ampliamento, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale, la riconversione, la riqualificazione e lo sviluppo in aree carenti di strutture residenziali destinate all'accoglimento di anziani non autosufficienti >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 45
 (Miglioramento funzionale di strutture socio-
assistenziali)
(programma 2.2.2.)
1. In relazione all'avvio del primo piano di intervento a medio termine per i presidi ospedalieri individuati dall'articolo 21 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13, ed al fine di adeguare e migliorare la funzionalità delle strutture di accoglimento residenziale di persone non autosufficienti, operanti nelle aree territoriali di Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Maniago, Sacile e Spilimbergo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in via straordinaria, contributi in conto capitale, nella misura massima del novanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a Comuni, Province e loro Consorzi, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, cooperative e persone giuridiche private senza fini di lucro.
2. La domanda è presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, corredata da una relazione illustrativa degli interventi da realizzare e dal relativo preventivo di spesa.
3. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1 sono osservati i seguenti criteri in ordine di priorità:
1) completamento di lavori di ristrutturazione già avviati con contributo regionale, compresi gli adeguamenti degli impianti alle norme di sicurezza e antincendio e l'eventuale riconversione della struttura per l'accoglimento di persone non autosufficienti;
2) adeguamento alla normativa antincendio, antinfortunistica ed abbattimento delle barriere architettoniche;
3) ristrutturazione connessa all'ampliamento della disponibilità di posti per l'accoglimento di persone in totale o parziale stato di non autosufficienza.

4. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, da ultimo modificata dalla legge regionale 13/1995. L'esame tecnico-economico e la determinazione della spesa ammissibile dei progetti hanno luogo con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 18 della legge regionale 13/1995, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1995.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 20 - programma 2.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII è istituito il capitolo 4867 (2.1.232.3.08.07) con la denominazione << Contributi in conto capitale per l'adeguamento e il miglioramento della funzionalità delle strutture di accoglimento residenziale di persone non autosufficienti, operanti nelle aree territoriali di Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Maniago, Sacile e Spilimbergo >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l'anno 1995.
Art. 46
 (Contributi straordinari per l'avvio della gestione di
strutture residenziali per anziani nei Comuni montani)
(programma 2.2.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni montani, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, contributi straordinari a sostegno delle spese per l'avvio della gestione di case di riposo per anziani ancora da attivare benché completate ed in regola con le autorizzazioni previste dalla vigente normativa.
2. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione illustrativa e dal preventivo di spesa. La deliberazione della Giunta regionale di concessione dei contributi ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1995.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 alla Rubrica n. 20 - programma 2.2.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4830 (1.1.152.3.08.07) con la denominazione << Contributi straordinari ai Comuni montani per l'avvio della gestione di case di riposo per anziani >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l'anno 1995.
Art. 47
 (Completamento centri diurni per anziani
nei Comuni montani)
(programma 2.2.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni dei territori montani, carenti di strutture riabilitative, contributi straordinari per il completamento di centri diurni per anziani a carattere sperimentale e finalità riabilitative, integrati con la rete dei servizi operanti sul territorio.
2. La domanda è presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, corredata da una relazione tecnica illustrativa degli interventi di completamento da realizzare e dal relativo preventivo di spesa.
3. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, da ultimo modificata dalla legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13. L'esame tecnico-economico e la determinazione della spesa ammissibile dei progetti hanno luogo con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 18 della legge regionale 13/1995, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20.
4. Sugli immobili per i quali è concesso il contributo regionale di cui al comma 1 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione all'agibilità della struttura.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1995.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 20 - programma 2.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4868 (2.1.232.3.08.07) con la denominazione << Contributi straordinari ai Comuni dei territori montani, carenti di strutture riabilitative, per il completamento di centri diurni per anziani a carattere sperimentale e finalità riabilitative >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 400 milioni per l'anno 1995.
Art. 48
 (Completamento della ristrutturazione
dell'Istituto "Rittmeyer")
(programma 2.2.1.)
1. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge regionale 26 aprile 1976, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 65 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, relativamente al potenziamento delle strutture, è autorizzata la spesa di lire 295 milioni per l'anno 1995 da destinare al completamento degli interventi di ristrutturazione dell'Istituto ivi indicato.
2. Il predetto onere di lire 295 milioni per l'anno 1995 fa carico al capitolo 4774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento in termini di competenza, è elevato di lire 295 milioni per l'anno 1995.
Art. 49

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 1, L. R. 11/1996
2Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 50
 (Finanziamento straordinario all'Istituto
Caccia-Burlo di Trieste)
(programma 2.2.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Istituto Caccia Burlo di Trieste per l'adeguamento e la ristrutturazione degli edifici di proprietà destinati ad alloggi per anziani, disabili e non abbienti in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1995.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.
3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 20 - programma 2.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 4869 (2.1.242.3.08.07) con la denominazione << Finanziamento straordinario all'Istituto Caccia-Burlo di Trieste per l'adeguamento e la ristrutturazione degli edifici di proprietà destinati ad alloggi per anziani, disabili e non abbienti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l'anno 1995.
Art. 51
 (Sovvenzioni per centri e residenze sociali per
handicappati gravi e gravissimi
e interventi per la riabilitazione sociale e sanitaria)
(programma 2.2.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 88, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, limitatamente alla sovvenzione a favore dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali - Sezione di Pordenone, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 4976 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 350 milioni per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 23 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere fa carico al capitolo 4977 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 120 milioni per l'anno 1995.
Art. 52
 (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo
1988, n. 11, sostituito dall'articolo 1 della legge
regionale 24 giugno 1991, n. 25)
Art. 53

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 30, comma 2, L. R. 41/1996
Art. 54
 (Edilizia universitaria)
(programma 2.3.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, come integrato dall'articolo 89, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzato nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.
3. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 5096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 55
 (Finanziamento straordinario al Consorzio per l'istruzione
universitaria di Gorizia)
(programma 2.3.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l'istruzione universitaria di Gorizia un finanziamento straordinario di lire 600 milioni da destinare al ripiano del disavanzo, consolidatosi negli esercizi pregressi a fronte delle spese di gestione per l'attuazione dell'attività istituzionale, accertato a tutto il 31 ottobre 1994.
2. La domanda è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata dal bilancio del Consorzio al 31 ottobre 1994, dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti e dalla relazione del Presidente sull'andamento della gestione.
3. Entro il termine indicato nel provvedimento di concessione del finanziamento il Consorzio presenta alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, unitamente al bilancio relativo all'esercizio che ha beneficiato del finanziamento ed alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, una dettagliata relazione a dimostrazione dell'avvenuto ripiano del disavanzo.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1995.
5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 21 - programma 2.3.2. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5093 (1.1.163.2.06.04) con la denominazione "Finanziamento straordinario al Consorzio per l'istruzione universitaria di Gorizia per il ripiano del disavanzo accertato al 31 ottobre 1994" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni per l'anno 1995.
Art. 56
 (Istituzioni ed attività culturali e scientifiche)
(programma 2.3.3.)
1. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 30, commi 3 e 4 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 5132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 50 milioni per l'anno 1995.
Art. 57
 (Finanziamenti per l'attività della "IMO - International
Maritime Academy" di Trieste)
(programma 2.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale, nel contesto dell'attenzione, sempre prestata al settore dei trasporti marittimi e - segnatamente - ai problemi attinenti alla sicurezza in mare, riconosce l'interesse preminente ad un fattivo sostegno all'aggiornamento ed alla formazione professionale del personale interessato.
2. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio universitario <<IMO - International Maritime Academy>> di Trieste, costituito in base all' accordo tra il Governo Italiano e l' IM0 (International Maritime Organization dell'ONU) sottoscritto a Roma nel marzo 1988 ed entrato in vigore l'1 luglio 1988, finanziamenti annuali volti a supportare l'attività di aggiornamento e formazione professionale del personale marittimo responsabile della conduzione e del controllo della navigazione con particolare riferimento alla prevenzione dell'inquinamento marino ed alla salvaguardia della vita umana in mare.
3. L'ammontare di detto finanziamento viene determinato in lire 200 milioni annui.
4. Il finanziamento è concesso previa deliberazione della Giunta medesima e contestualmente erogato, in via anticipata, in una unica soluzione, previa presentazione del bilancio preventivo e dei programmi di attività per l'anno successivo.
5. Limitatamente all'anno di entrata in vigore della presente norma, la presentazione del bilancio preventivo e dei programmi di attività deve essere inviata all'Amministrazione regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge.
6. È fatto obbligo al beneficiario di presentare all'Amministrazione regionale, entro il mese di marzo, in riferimento al finanziamento di cui trattasi, il rendiconto delle spese sostenute, nonché una dettagliata relazione illustrativa in ordine al programma di attività attuato nel corso dell'anno precedente.
7. Per le finalità previste dai commi 2 e 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
8. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.5.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 5806 (1.1.153.2.06.05) con la denominazione << Finanziamento annuale alla Provincia di Trieste per l'attività della 'IMO - International Maritime Academy' di Trieste >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
9. Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 32 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).
10. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5806 è inserito nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 4, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 58
 (Tutela dei beni artistici, storici e culturali)
(programmi 2.4.1. e 2.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzato nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.
3. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 5178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 900 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l'anno 1995.
6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 21 - programma 2.4.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5191 (1.1.242.3.06.06) con la denominazione << Contributi per la conservazione, valorizzazione e la fruizione pubblica del patrimonio artistico e storico recuperato nelle zone colpite dai sismi del 1976 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 80 milioni per l'anno 1995.
7. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 1 giugno 1993, n. 28, per il completamento degli interventi ivi previsti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sedegliano un ulteriore contributo di lire 30 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'anno 1995.
8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 21 - programma 2.4.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5253 (2.1.232.3.06.06) con la denominazione << Contributo in conto capitale al Comune di Sedegliano per il completamento degli interventi riguardanti l' immobile Casa natale di Padre Davide Maria Turoldo e il relativo compendio immobiliare >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 30 milioni per l'anno 1995.
Art. 59
 (Edilizia teatrale)
(programma 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
3. Sono revocati il limite d'impegno di lire 1.000 milioni autorizzato per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004 dall'articolo 33, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, ed il limite d'impegno autorizzato nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004, dall'articolo 44 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, e ridotto di lire 1.000 milioni dall'articolo 88, comma 4, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, a carico del capitolo 5392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato nell'anno 1996 il limite di impegno di lire 2.000 milioni.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
6. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 5392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
8. In relazione al combinato disposto dei commi 3 e 4 lo stanziamento, in termini di competenza, del precitato capitolo 5392 è ridotto di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
Art. 60
 (Contributo pluriennale a favore dell'Ente autonomo
teatro comunale << Giuseppe Verdi >>)
(programma 2.4.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente autonomo del teatro comunale << Giuseppe Verdi >> un contributo pluriennale, per una durata non superiore a dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 4, a sollievo degli oneri - in linea capitale e per interessi - relativi al mutuo da contrarsi dall'Ente medesimo per la copertura di passività derivanti da posizioni debitorie pregresse.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata dalla deliberazione con cui l'Ente autonomo del teatro comunale "Giuseppe Verdi" dispone l'assunzione del mutuo per le finalità di cui al comma 1, dal piano di ammortamento del mutuo, dall'atto di adesione dell'istituto mutuante e da un programma, da rinnovarsi annualmente, per estendere l'attività dell'Ente lirico anche ad altre strutture di spettacolo della regione. L'erogazione della prima annualità del contributo precitato è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
4. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 500 milioni.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito - alla Rubrica n. 21 programma 2.4.3. - spese d' investimento - Categoria 2.3. Sezione VI - il capitolo 5381 (1.1.239.4.06.06) con la denominazione << Contributo pluriennale a sostegno degli oneri derivanti dalla stipulazione del mutuo contratto dall'Ente autonomo teatro comunale 'Giuseppe Verdi' per la copertura di passività derivanti da posizioni debitorie pregresse >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
7. Le annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1998 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.


( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 13, L. R. 23/2001
Art. 62

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera lll), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 63
 (Contributo straordinario al Consorzio "Scuola musaicisti
del Friuli" di Spilimbergo)
(programma 2.5.1.)
1. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio "Scuola musaicisti del Friuli" di Spilimbergo un contributo straordinario di lire 250 milioni a copertura di spese relative ad attività già svolte e ad iniziative da porre in essere per l'anno scolastico 1995-1996.
2. La deliberazione della Giunta regionale di concessione del contributo ne indica le modalità e i termini di rendicontazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1995.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla rubrica n. 22 - programma 2.5.1. spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5823 (1.1.162.2.06.05) con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio 'Scuola musaicisti del Friuli' di Spilimbergo a copertura di spese relative ad attività già svolte e ad iniziative da porre in essere per l'anno scolastico 1995-1996" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l'anno 1995.
Art. 64
 (Finanziamento straordinario alla Pro Loco di Gorizia per
la realizzazione del Festival mondiale del folklore)
(programma 2.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Pro Loco di Gorizia un finanziamento straordinario di lire 20 milioni per la realizzazione del Festival mondiale del folklore.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso ed erogato previa presentazione alla Direzione regionale dell'istruzione e cultura di apposita domanda corredata dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute.
3. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'anno 1995.
4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 21 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5362 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla Pro Loco di Gorizia per la realizzazione del Festival mondiale del folklore >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 20 milioni per l'anno 1995.
Art. 65
 (Centri di formazione professionale)
(programma 2.5.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
Art. 66
 (Contributi a imprese, loro associazioni e consorzi per la
realizzazione di progetti di formazione professionale)
(programma 2.5.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi una tantum a favore di associazioni imprenditoriali, società di servizi e singole imprese che abbiano organizzato corsi di formazione professionale regolarmente approvati dalla Giunta regionale ed inclusi nei piani annuali di attività formative per gli anni 1990, 1991 e 1992.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.5.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 5846 (1.1.163.2.10.05) con la denominazione << Contributi una tantum a imprese, loro associazioni e società di servizi che abbiano organizzato corsi di formazione professionale regolarmente approvati ed inclusi nei piani annuali delle attività formative per gli anni dal 1990 al 1992 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
4. Al predetto onere complessivo di lire 7.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 33 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).
Art. 67
 (Impianti sportivi di interesse regionale e
interprovinciale)
(programma 2.4.4.)
1. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1995 per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 3, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1995.
Art. 68

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.