LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
Art. 18
 (Cartografia tecnica regionale)
(programma 0.5.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2023 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1995.
Art. 19
 (Ripiano dei disavanzi di amministrazione dei Consorzi
per gli uffici di economia e bonifica montana
e della Sezione di bonifica montana
del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna)
(programma 0.6.2.)
1. Per le finalità indicate all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 1755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.
Art. 20
 (Personale trasferito alle Province
ai sensi della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26)
(programma 0.6.2.)
1. Per le finalità indicate all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 1759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.200 milioni per l'anno 1995.
Art. 21
 (Finanziamento straordinario per le spese correnti delle
Comunità montane relative all'anno 1995)
(programma 0.7.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento straordinario di lire 3.500 milioni per le spese correnti relative all'anno 1995.
2. Il finanziamento è ripartito fra le Comunità montane in misura proporzionale alle assegnazioni corrisposte nell'anno 1994 ai sensi dell'articolo 28 bis, primo comma, della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54, e ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 65.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'anno 1995.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 alla Rubrica n. 7 - programma 0.7.1. - spese correnti Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 961 (1.1.154.2.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario per le spese correnti delle Comunità montane relative all'anno 1995 >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.500 milioni per l'anno 1995.
5. Al predetto onere di lire 3.500 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 960 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.
Art. 22
 (Incremento e miglioramento del patrimonio forestale)
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1991, n. 36, è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l' anno 1995 da destinare all' integrazione dei contributi già concessi per l'anno 1993 ai consorzi forestali privati.
2. Il predetto onere di lire 80 milioni fa carico al capitolo 2822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 80 milioni per l'anno 1995.
Art. 23
 (Interventi in attuazione della legge 29 gennaio 1992,
n. 113, finanziati con fondi statali)
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità indicate all'articolo 45, comma 6, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa di lire 177 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere fa carico al capitolo 2828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 177 milioni per l'anno 1995.
3. Al predetto onere di lire 177 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del citato stato di previsione della spesa (partita n. 69 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 21 febbraio 1995, n. 25.
Art. 24
 (Opere di sistemazione idrogeologica nei bacini
montani. Ripristino di somme disimpegnate su
fondi statali vincolati)
(programma 1.2.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, è autorizzata la spesa di lire 46.470.582.492 per l'anno 1995.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 13 - programma 1.2.1. - spese d' investimento - Categoria 2.1. - Sezione X è istituito il capitolo 2495 (2.1.210.3.10.11) con la denominazione << Spese per la prosecuzione, il completamento e l'esecuzione di opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 - Ripristino fondi statali disimpegnati >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 46.470.582.492 per l'anno 1995.
3. Al predetto onere di lire 46.470.582.492 si provvede mediante storno dal capitolo 8861 dello stato di previsione della spesa precitato di pari importo corrispondente per lire 34.362.673.389 a somme non utilizzate al 31 dicembre 1994 e trasferite, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 8 febbraio 1995, n. 12.
Art. 25
 (Opere idrauliche e di sistemazione idrogeologiche)
(programma 1.2.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dagli articoli 6 e 7, comma 1, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e dall' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 600 milioni per l'anno 1995.
Art. 26
 (Opere nel settore dello smaltimento rifiuti.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo)
(programmi 1.1.3. e 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 31, commi 1 e 2, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato ed integrato dagli articoli 31 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, e 195 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa di lire 6.500 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 6.500 milioni fa carico al capitolo 2422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 6.500 milioni per l'anno 1995.
3. Al predetto onere di lire 6.500 milioni per l'anno 1995 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 2364 e 2368 del citato stato di previsione della spesa per gli importi di lire 1.500 milioni e rispettivamente di lire 5.000 milioni, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa.
Art. 27
 (Distribuzione del gas metano. Interventi
finanziati con ricorso a mutuo)
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, relativamente agli interventi da effettuarsi nell' ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 5.000 milioni per l'anno 1995.
3. Al predetto onere di lire 5.000 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2663 del citato stato di previsione della spesa, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.
Art. 28
 (Rifornimento idrico di Cave del Predil)
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità indicate all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 13 - programma 1.1.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 2371 (2.1.232.3.08.16) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Tarvisio per il miglioramento del rifornimento idrico di Cave del Predil >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1995.
Art. 29
 (Salvaguardia dell'ambiente forestale)
(programma 1.3.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 130 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 130 milioni fa carico al capitolo 3040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 130 milioni per l'anno 1995.
Art. 30
 (Edilizia agevolata)
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 47 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 1390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 5.000 milioni per l'anno 1995.
Art. 31
 (Recupero edilizio e riqualificazione dei centri urbani)
(programma 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere complessivo di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1995.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1995.
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
Art. 32
 (Interventi nel settore dei parcheggi.
Interventi finanziati con fondi statali)
(programma 1.4.3.)
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di parcheggi, sono autorizzati, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 2.123.073.000 e il limite di impegno di lire 1.061.537.000.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 3.184.610.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 2003;
b) lire 1.057.023.000 per l'anno 2004.

3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito - alla Rubrica n. 15 programma 1.4.3. - spese d' investimento - Categoria 2.3. Sezione IX - il capitolo 3372 (2.1.232.5.09.27) con la denominazione << Contributi pluriennali ai Comuni per la realizzazione del programma urbano dei parcheggi approvato ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122 Fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo di lire
9.553.830.000, suddiviso in ragione di lire 3.184.610.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.

4. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6 della legge 122/1989, in materia di parcheggi, sono autorizzati, nell'anno 1995, due limiti di impegno di lire 743.750.000 ciascuno e il limite di impegno di lire 1.487.500.000.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura seguente:
a) lire 2.975 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2003;
b) lire 2.231.250.000 per l'anno 2004;
c) lire 1.487.500.000 per gli anni 2005 e 2006.

6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l' anno 1995 è istituito - alla Rubrica n. 15 programma 1.4.3. - spese d' investimento - Categoria 2.3. Sezione IX - il capitolo 3373 (2.1.232.5.09.27) con la denominazione << Contributi pluriennali al Comune di Trieste per la realizzazione del programma urbano dei parcheggi approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122 - Fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 8.925 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.975 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997 corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
7. Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge 122/1989 per le finalità indicate ai commi 1 e 4.
8. A tal fine nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l' anno 1995 è istituito - al Titolo II Categoria 2.3. - il capitolo 494 (2.3.2.) con la denominazione << Acquisizione di fondi per il finanziamento del programma urbano dei parcheggi ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6.159.610.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 e dal 1998 al 2006, dai commi 2 e rispettivamente 5, e le correlate quote di entrata gravano sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 33
 (Interventi infrastrutturali per gli enti locali)
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 3375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.
3. Per le finalità indicate dall'articolo 18, commi 1 e 1 bis, della legge regionale 4/1991, come modificato dall'articolo 19, comma 19, lettere a) e b), della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 330 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere complessivo di lire 330 milioni fa carico al capitolo 3374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 330 milioni per l'anno 1995.
Art. 34
 (Finanziamento per il restauro
dell'ex caserma Monte Santo)
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 19, commi 7 e 8, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1995.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l' anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 15 programma 1.4.3. - spese d' investimento - Categoria 2.3. Sezione VIII - il capitolo 3406 (2.1.232.3.08.26) con la denominazione << Contributo straordinario al Comune di Palmanova per il concorso nelle opere di restauro dell'ex caserma napoleonica 'Monte Santo' >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1995.
Art. 35
 (Completamento autostradale << A28 >>)
(programma 3.5.1.)
1. Allo scopo di concorrere al finanziamento dei lavori di prosecuzione del raccordo autostradale << A28 >> Portogruaro-Pordenone fino a Conegliano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere alla pari azioni di nuova emissione della << Autovie Venete SpA >>, società concessionaria dell'opera ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 531, sino alla concorrenza dell'importo di lire 35.000 milioni.
2. Le modalità ed i termini del conferimento di capitale sono regolati da apposita convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e la << Autovie Venete SpA >>.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 35.000 milioni per l'anno 1995.
4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l' anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 8 programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5. Sezione X - il capitolo 1683 (2.1.254.3.10.17) con la denominazione << Sottoscrizione di nuove azioni della società 'Autovie Venete SpA' per l'aumento di capitale sociale da destinare interamente alla realizzazione del raccordo Pordenone-Conegliano >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 35.000 milioni per l'anno 1995.
Art. 36
 (Ripristino di somme disimpegnate
su fondi statali vincolati per opere di viabilità ai
sensi dei DPR 6 marzo 1978, n. 100 e n. 101)
(programma 1.5.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 1.110 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 1.110 milioni fa carico al capitolo 3723 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.110 milioni per l'anno 1995.
Art. 37
 (Redazione dei piani di traffico)
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 41 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l'anno 1995.
3. Le domande devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 38
 (Trasporti speciali e straordinari)
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 60 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3974 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1995.
Art. 39
 (Acquisto di scuola-bus)
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzato nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.
3. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 40
 (Contributi alle aziende di trasporto pubblico locale a
titolo di concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio)
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità di cui all'articolo 48 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, e per contribuire al ripiano dei disavanzi di esercizio concernenti i servizi di trasporto pubblico locale esercitati dalle aziende pubbliche e private per gli anni dal 1987 al 1993, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1995, da erogarsi con modalità che sono predisposte dalla Giunta regionale.
2. Qualora nel periodo previsto al comma 1 e fino alla data di entrata in vigore della legge siano intervenuti subentri nelle concessioni, o costituzione di nuove aziende derivanti da fusioni o accorpamenti di aziende preesistenti, i contributi a queste spettanti sono concessi alle nuove aziende.
3. L'onere di lire 10.000 milioni di cui al comma 1 fa carico al capitolo 3988 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, già previsti in relazione all'autorizzazione di cui all'articolo 26 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, rinviato da parte del Governo, è elevato di lire 5.000 milioni per l'anno 1995. La denominazione del capitolo 3988 è conseguentemente così modificata: << Contributi alle aziende di trasporto pubblico locale a titolo di concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1993. >>.
4. Al residuo onere di lire 5.000 milioni di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 12 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).