LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 97
 (Interventi a favore dei poli turistici)
(programma 3.5.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1995.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l' anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 8 programma 3.5.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. Sezione X - il capitolo 1623 (2.1.243.3.10.12) con la denominazione << Contributo straordinario alla 'Promotur SpA' per la realizzazione di opere e infrastrutture a servizio delle piste da discesa e degli impianti sciistici nonché di opere dirette a collegare le stazioni turistiche e demani sciabili della regione con quelli dei territori confinanti fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l'anno 1995.