LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  26/09/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 93
 (Finanziaria regionale della cooperazione.
Interventi finanziati con fondi statali)
(programma 3.3.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1990, n. 51, del Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Società cooperativa a responsabilità limitata (FinReCo) con il finanziamento di lire 190 milioni per l'anno 1995.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 190 milioni per l'anno 1995.
3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l' anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 27 programma 3.3.3. - spese d' investimento - Categoria 2.4. Sezione X - il capitolo 8113 (2.1.243.3.10.02) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Società cooperativa a responsabilità limitata (FinReCo) per l'integrazione dello speciale fondo di dotazione istituito ai sensi dell' articolo 1, primo comma, della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32 - fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 190 milioni per l'anno 1995.
4. Al predetto onere di lire 190 milioni si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 6784, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 26.