LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 92
 (Finanziaria regionale della cooperazione)
(programma 3.3.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1990, n. 51, del Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Società cooperativa a responsabilità limitata (FinReCo) con il finanziamento di lire 110 milioni per l'anno 1995.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 110 milioni per l'anno 1995.
3. Il predetto onere di lire 110 milioni fa carico al capitolo 8112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 110 milioni per l'anno 1995.
4. Al predetto onere di lire 110 milioni si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 6758, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.