LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 77
 (Avversità atmosferiche.
Interventi finanziati con fondi statali)
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 3.975 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.975 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.
3. L'onere complessivo di lire 11.925 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 11.925 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.975 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
4. Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge 185/1992, per le finalità indicate al comma 1, ed iscritta sul capitolo 514 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.
5. Le annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 e le correlate quote di entrata gravano sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, lettere d) ed f), della legge 185/1992, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 1.667 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.667 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.
8. L'onere complessivo di lire 5.001 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 6592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 5.001 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.667 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
9. Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge 185/1992, per le finalità indicate al comma 6, ed iscritta sul capitolo 517 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.
10. Le annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 e le correlate quote di entrata gravano sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.