LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 66
 (Contributi a imprese, loro associazioni e consorzi per la
realizzazione di progetti di formazione professionale)
(programma 2.5.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi una tantum a favore di associazioni imprenditoriali, società di servizi e singole imprese che abbiano organizzato corsi di formazione professionale regolarmente approvati dalla Giunta regionale ed inclusi nei piani annuali di attività formative per gli anni 1990, 1991 e 1992.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.5.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 5846 (1.1.163.2.10.05) con la denominazione << Contributi una tantum a imprese, loro associazioni e società di servizi che abbiano organizzato corsi di formazione professionale regolarmente approvati ed inclusi nei piani annuali delle attività formative per gli anni dal 1990 al 1992 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
4. Al predetto onere complessivo di lire 7.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 33 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).