LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  26/09/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 47
 (Completamento centri diurni per anziani
nei Comuni montani)
(programma 2.2.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni dei territori montani, carenti di strutture riabilitative, contributi straordinari per il completamento di centri diurni per anziani a carattere sperimentale e finalità riabilitative, integrati con la rete dei servizi operanti sul territorio.
2. La domanda è presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, corredata da una relazione tecnica illustrativa degli interventi di completamento da realizzare e dal relativo preventivo di spesa.
3. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, da ultimo modificata dalla legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13. L'esame tecnico-economico e la determinazione della spesa ammissibile dei progetti hanno luogo con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 18 della legge regionale 13/1995, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20.
4. Sugli immobili per i quali è concesso il contributo regionale di cui al comma 1 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione all'agibilità della struttura.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1995.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 20 - programma 2.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4868 (2.1.232.3.08.07) con la denominazione << Contributi straordinari ai Comuni dei territori montani, carenti di strutture riabilitative, per il completamento di centri diurni per anziani a carattere sperimentale e finalità riabilitative >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 400 milioni per l'anno 1995.