Art. 46
(Contributi straordinari per l'avvio della gestione di
strutture residenziali per anziani nei Comuni montani)
(programma 2.2.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni montani, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, contributi straordinari a sostegno delle spese per l'avvio della gestione di case di riposo per anziani ancora da attivare benché completate ed in regola con le autorizzazioni previste dalla vigente normativa.
2. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione illustrativa e dal preventivo di spesa. La deliberazione della Giunta regionale di concessione dei contributi ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1995.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 alla Rubrica n. 20 - programma 2.2.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4830 (1.1.152.3.08.07) con la denominazione << Contributi straordinari ai Comuni montani per l'avvio della gestione di case di riposo per anziani >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l'anno 1995.