LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 45
 (Miglioramento funzionale di strutture socio-
assistenziali)
(programma 2.2.2.)
1. In relazione all'avvio del primo piano di intervento a medio termine per i presidi ospedalieri individuati dall'articolo 21 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13, ed al fine di adeguare e migliorare la funzionalità delle strutture di accoglimento residenziale di persone non autosufficienti, operanti nelle aree territoriali di Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Maniago, Sacile e Spilimbergo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in via straordinaria, contributi in conto capitale, nella misura massima del novanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a Comuni, Province e loro Consorzi, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, cooperative e persone giuridiche private senza fini di lucro.
2. La domanda è presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, corredata da una relazione illustrativa degli interventi da realizzare e dal relativo preventivo di spesa.
3. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1 sono osservati i seguenti criteri in ordine di priorità:
1) completamento di lavori di ristrutturazione già avviati con contributo regionale, compresi gli adeguamenti degli impianti alle norme di sicurezza e antincendio e l'eventuale riconversione della struttura per l'accoglimento di persone non autosufficienti;
2) adeguamento alla normativa antincendio, antinfortunistica ed abbattimento delle barriere architettoniche;
3) ristrutturazione connessa all'ampliamento della disponibilità di posti per l'accoglimento di persone in totale o parziale stato di non autosufficienza.

4. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, da ultimo modificata dalla legge regionale 13/1995. L'esame tecnico-economico e la determinazione della spesa ammissibile dei progetti hanno luogo con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 18 della legge regionale 13/1995, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1995.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 20 - programma 2.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII è istituito il capitolo 4867 (2.1.232.3.08.07) con la denominazione << Contributi in conto capitale per l'adeguamento e il miglioramento della funzionalità delle strutture di accoglimento residenziale di persone non autosufficienti, operanti nelle aree territoriali di Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Maniago, Sacile e Spilimbergo >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l'anno 1995.