Art. 44
(Contributi pluriennali per la realizzazione di
strutture residenziali per anziani)
(programma 2.2.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via straordinaria a Comuni, Province e loro consorzi, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, cooperative, persone giuridiche private senza fini di lucro, contributi annui costanti, per un periodo non superiore a dieci anni e nella misura massima del dodici per cento della spesa ammissibile, per sostenere l'ampliamento, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale, la riconversione e la riqualificazione di strutture residenziali destinate all'accoglimento di anziani in stato di parziale o totale non autosufficienza, nonché lo sviluppo in aree carenti di strutture residenziali destinate all'accoglimento di anziani non autosufficienti.
2. Gli interventi a favore di cooperative non possono eccedere i massimali previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
4. Le domande per la concessione dei contributi previsti al comma 1, da inoltrare in copia all'Amministrazione provinciale di pertinenza, devono pervenire, pena la decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed essere corredate da:
a) deliberazione dell'organo competente alla formulazione della richiesta per la realizzazione dell'iniziativa;
b) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa, del numero di eventuali nuovi posti attivabili;
c) relazione tecnica ed elaborati grafici di massima predisposti da tecnici abilitati, atti ad individuare preferibilmente più soluzioni d'intervento con specifiche relative agli impegni di spesa ed alle migliorie funzionali e ricettive della struttura connesse con ciascuna soluzione.
5. Le Amministrazioni provinciali, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, inviano alla Direzione regionale dell'assistenza sociale motivato parere sulle domande di contributo.
6. Nella ripartizione dei finanziamenti disponibili si tiene conto dei pareri espressi dalle Amministrazioni provinciali e sono osservati i seguenti criteri in ordine di priorità:
1) l'adeguamento della normativa antincendio, antinfortunistica e l'abbattimento delle barriere architettoniche con precedenza a strutture in possesso di decreto provvisorio al funzionamento, concesso ai sensi del Regolamento di esecuzione per le strutture di accoglimento residenziale con il DPGR 14 febbraio 1990, n. 083/Pres.;
2) il completamento dei lavori di ristrutturazione già avviati con contributo regionale, compresi gli adeguamenti degli impianti alle norme di sicurezza, di cui sia stato già approvato il progetto generale ed assicurata la cantierabilità entro sei mesi dall'erogazione del contributo;
3) la ristrutturazione connessa all'ampliamento delle disponibilità di posti destinati all'accoglimento di persone in totale o parziale stato di non autosufficienza, in zone carenti di adeguati servizi.
8. Sugli immobili per i quali è concesso il contributo regionale per gli interventi di cui al comma 1 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione per l'agibilità della struttura. La diversa destinazione d'uso può essere autorizzata, su motivata istanza dell'ente o dell'istituzione interessata, con deliberazione della Giunta regionale, sentita l'Amministrazione provinciale competente per territorio. La destinazione d'uso non autorizzata dalla Regione comporta l'applicazione delle disposizioni previste dalla
legge regionale 17 giugno 1993, n. 46.
9. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004 .
11. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 20 - programma 2.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4866 (2.1.232.4.08.07) con la denominazione << Contributi annui costanti per l'ampliamento, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale, la riconversione, la riqualificazione e lo sviluppo in aree carenti di strutture residenziali destinate all'accoglimento di anziani non autosufficienti >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.