LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 42
 (Progettazione di opere di edilizia sanitaria e
ospedaliera)
(programma 2.1.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie regionali finanziamenti per la copertura degli oneri, comprensivi dell'IVA, derivanti da progettazioni di opere edilizie, approvate o recepite dal committente, riguardanti interventi su stabilimenti ospedalieri o altre strutture sanitarie già approvati in sede programmatoria dall'Amministrazione regionale, qualora, essendo intervenute modificazioni agli indirizzi nazionali o regionali in materia di programmazione sanitaria o all'ammontare della disponibilità a breve termine dei finanziamenti statali già previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, le opere non vengano definitivamente finanziate entro 12 mesi dalla consegna al committente degli elaborati progettuali.
2. Ai fini della concessione dei finanziamenti regionali, le Aziende sanitarie presentano alla Direzione regionale della sanità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:
a) delibera di affidamento dell'incarico di progettazione;
b) delibera di approvazione o recepimento dei progetti da cui risulti anche la data della consegna degli stessi;
c) rendiconto degli oneri di progettazione maturati ai sensi del disciplinare di incarico, riferiti all'opera o alla parte della stessa non più realizzabile in conseguenza delle modificazioni programmatorie di cui al comma 1.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1995.
4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.1.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4459 (2.1.237.3.08.08) con la denominazione << Finanziamenti alle Aziende sanitarie regionali a copertura degli oneri relativi a progettazioni di opere edilizie approvate e non definitivamente finanziate per sopravvenute modificazioni nella programmazione sanitaria >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l'anno 1995.