LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 32
 (Interventi nel settore dei parcheggi.
Interventi finanziati con fondi statali)
(programma 1.4.3.)
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di parcheggi, sono autorizzati, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 2.123.073.000 e il limite di impegno di lire 1.061.537.000.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 3.184.610.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 2003;
b) lire 1.057.023.000 per l'anno 2004.

3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito - alla Rubrica n. 15 programma 1.4.3. - spese d' investimento - Categoria 2.3. Sezione IX - il capitolo 3372 (2.1.232.5.09.27) con la denominazione << Contributi pluriennali ai Comuni per la realizzazione del programma urbano dei parcheggi approvato ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122 Fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo di lire
9.553.830.000, suddiviso in ragione di lire 3.184.610.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.

4. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6 della legge 122/1989, in materia di parcheggi, sono autorizzati, nell'anno 1995, due limiti di impegno di lire 743.750.000 ciascuno e il limite di impegno di lire 1.487.500.000.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura seguente:
a) lire 2.975 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2003;
b) lire 2.231.250.000 per l'anno 2004;
c) lire 1.487.500.000 per gli anni 2005 e 2006.

6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l' anno 1995 è istituito - alla Rubrica n. 15 programma 1.4.3. - spese d' investimento - Categoria 2.3. Sezione IX - il capitolo 3373 (2.1.232.5.09.27) con la denominazione << Contributi pluriennali al Comune di Trieste per la realizzazione del programma urbano dei parcheggi approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122 - Fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 8.925 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.975 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997 corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
7. Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge 122/1989 per le finalità indicate ai commi 1 e 4.
8. A tal fine nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l' anno 1995 è istituito - al Titolo II Categoria 2.3. - il capitolo 494 (2.3.2.) con la denominazione << Acquisizione di fondi per il finanziamento del programma urbano dei parcheggi ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6.159.610.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 e dal 1998 al 2006, dai commi 2 e rispettivamente 5, e le correlate quote di entrata gravano sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.