LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 14
 (Copertura finanziaria)
1. Alla copertura della somma complessiva di lire 212.409.316.138 - relativa all'anno 1995 - corrispondente all'importo risultante dalla somma tra la differenza tra le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla tabella << A >> (articolo 2 - lire 60.177.255.000), la differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << B >> (articolo 3 - lire 43.643.316.138) nonché le nuove o maggiori spese (lire 108.588.745.000) autorizzate per il medesimo anno, con esclusione di quelle previste dagli articoli 16, 21, 23, 24, 26, 27, 32, 40, 57, 61, 66, 74, 77, 83, 84, 88, 91, 92, 93, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 110 e 113, nonché dall'articolo 94 limitatamente alla spesa di cui al comma 3, lettera b), che trovano copertura negli articoli medesimi, si provvede:
a) per lire 194.838.245.610 con la disponibilità, di pari importo, derivante dall'aumento del saldo finanziario, il cui ammontare è aggiornato nell'importo specificato all'articolo 1, comma 1;
b) per lire 4.995.730.834, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
1) capitolo 2272 - lire 150 milioni;
2) capitolo 2360 - lire 200 milioni;
3) capitolo 2863 - lire 269.167.468, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 13 del 9 febbraio 1995;
4) capitolo 3342 - lire 1.000 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 12 dell' 8 febbraio 1995;
5) capitolo 3353 - lire 400 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 12/1995;
6) capitolo 6430 - lire 100 milioni;
7) capitolo 6493 - lire 200 milioni;
8) capitolo 6533 - lire 616.563.366;
9) capitolo 6609 - lire 140 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 13/1995;
10) capitolo 6836 - lire 120 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 13/1995;
11) capitolo 7325 - lire 100 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 12/1995;
12) capitolo 8459 - lire 1.200 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 12/1995;
13) capitolo 8920 partita n. 57 - lire 500 milioni;
c) per lire 3.575.339.694 con le disponibilità derivanti da:
1) le riduzioni di spesa previste dall'articolo 13 (lire 1.295.339.694);
2) la riduzione di spesa prevista dall'articolo 59, comma 8 (lire 2.000 milioni);
3) la riduzione di spesa relativa alla revoca del limite d'impegno prevista dall'articolo 102, comma 1 (lire 280 milioni);
d) per lire 9.000 milioni con le maggiori entrate previste dall'articolo 109.

2. Alla copertura della somma complessiva di lire 4.080.000.000 - relativa all'anno 1996 - corrispondente alle nuove o maggiori spese autorizzate per il medesimo anno, con esclusione di quelle previste dagli articoli 32, 57, 59, 66, 77, 83, 94, 98, 100, 102, 104, 105, 106 e 108, che trovano copertura negli articoli medesimi, si provvede:
a) per lire 205.801.686 con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 3);
b) per lire 2.000 milioni mediante storno dal capitolo 4398;
c) per lire 1.874.198.314 con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di spesa previste dall'articolo 13.

3. Alla copertura della somma complessiva di lire 4.080.000.000 - relativa all'anno 1997 - corrispondente alle nuove o maggiori spese autorizzate per il medesimo anno, con esclusione di quelle previste dagli articoli 32, 57, 59, 66, 77, 100, 102 104, 106 e 108, che trovano copertura negli articoli medesimi, si provvede:
a) per lire 203.801.686 con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 3);
b) per lire 2.000 milioni mediante storno dal capitolo 4398;
c) per lire 1.876.198.314 con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di spesa previste dall'articolo 13.