LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 114
 (Interventi di solidarietà internazionale)
(programma 0.6.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 52 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, come individuate dall'articolo 108, commi 1 e 3, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, ed integrate dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 56, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1995.
2. A tale fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995 - 1997 e del bilancio per l'anno 1995, alla Rubrica n. 2 - programma 0.6.1. - spese correnti - categoria 1.6. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 228 (1.1.162.2.08.07.) con la denominazione << Fondo regionale per gli interventi di solidarietà internazionale >> con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l'anno 1995.