LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 104
 (Attuazione del Regolamento (CEE) n. 866/1990)
(programma 5.1.1.)
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 103, comma 1, la Giunta regionale provvede ad approvare con propria deliberazione il programma regionale attuativo del Regolamento (CEE) n. 866/90, volto a garantire il miglioramento e la razionalizzazione del trattamento, della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché a stabilire i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei contributi previsti dal Regolamento medesimo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le spese di seguito indicate:
a) ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera a), la spesa complessiva di lire 7.725 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.545 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999;
b) ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera b), la spesa complessiva di lire 5.199.600.000, suddivisa in ragione di lire 1.039.920.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999;
c) ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera c), la spesa complessiva di lire 2.228.400.000, suddivisa in ragione di lire 445.680.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, sono istituiti, alla Rubrica n. 25 - programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - i seguenti capitoli, con gli stanziamenti, in termini di competenza, a fianco di ciascuno indicati:
a) il capitolo 7009 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 866/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994 - 1999 Fondi FEAOG orientamento >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4.635 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.545 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, in corrispondenza alle quote autorizzate per gli anni medesimi;
b) il capitolo 7008 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 866/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994 - 1999 Fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo di lire
3.119.760.000, suddiviso in ragione di lire 1.039.920.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, in corrispondenza alle quote autorizzate per gli anni medesimi;
c) il capitolo 7007 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 866/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994 - 1999 Fondi regionali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.337.040.000, suddiviso in ragione di lire 445.680.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, in corrispondenza alle quote autorizzate per gli anni medesimi.

4. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 9.091.800.000 derivante dal comma 3, si provvede come segue:
a) per complessive lire 4.635 milioni relative alla lettera a) con la maggiore assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla UE a valere sul Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura - sezione orientamento, che si iscrive nel bilancio regionale con il comma 5, lettera a);
b) per complessive lire 3.119.760.000 relative alla lettera b) con la maggiore assegnazione di pari importo disposta a tal fine dallo Stato, che si iscrive nel bilancio regionale con il comma 5, lettera b);
c) per complessive lire 1.337.040.000 relative alla lettera c) mediante storno e rispettivamente prelevamento, per pari importo complessivo, dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995:
1) per lire 445.680.000 per l'anno 1995 dal capitolo 6345;
2) per complessive lire 891.360.000 per gli anni 1996 e 1997 dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 (partita n. 50 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono istituiti al Titolo II - Categoria 2.3. - i seguenti capitoli:
a) il capitolo 237 (2.3.4.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dalla UE a valere sul FEAOG orientamento per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 866/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Programma 1994-1999 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4.635 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.545 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997;
b) il capitolo 236 (2.3.2.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (CEE) n. 866/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all' articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 Programma 1994-1999 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.119.760.000, suddiviso in ragione di lire 1.039.920.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

6. Le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 con il comma 2 fanno carico ai capitoli del bilancio per gli anni medesimi corrispondenti a quelli indicati al comma 3, in corrispondenza, per quelli di cui alle lettere a) e b), all'entrata di pari importo accertata per i medesimi anni sui capitoli dello stato di previsione dell'entrata corrispondenti a quelli di cui al comma 5, lettere a) e b).