LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 103
 (Autorizzazione degli interventi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione nel Friuli-Venezia Giulia ai programmi di intervento finanziati dal Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura - FEAOG sezione orientamento - per il conseguimento dell'obiettivo 5 a) di cui all' articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come approvati per gli anni dal 1994 al 1999 ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 2081/1993, in relazione alla decisione n. 94/279/CE della Commissione del 26 aprile 1994, per i settori di intervento di cui ai Regolamenti (CEE) n. 866/90 del Consiglio del 29 marzo 1990, n. 867/1990 del Consiglio del 29 marzo 1990, n. 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991 e n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Alla realizzazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 si provvede, secondo i relativi piani finanziari:
a) con le risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura FEAOG sezione orientamento;
b) con le risorse assegnate dallo Stato a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
c) con risorse proprie.