LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1995
Allegati:
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Trattamento indennitario dei consiglieri regionali)
1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:
a) indennità di presenza;
b) indennità di carica e indennità di funzione;
c) indennità di fine mandato;
d) assegno vitalizio.
2. Ai consiglieri regionali spetta altresì il rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 2
 (Indennità di presenza)
1. L'indennità dipresenza è disciplinata dall'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2, come da ultimo modificato dall' articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 6.
2.  
( ABROGATO )
(1)
3.
All'articolo 2 della legge regionale 2/1964, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti due commi:
<< Le variazioni delle competenze spettanti ai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità dei consiglieri regionali con la medesima decorrenza.
L'ammontare della variazione è accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. >>.

Note:
1Comma 2 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 3
 (Trattenute sulla indennità di presenza)
1. Sulla indennità di presenza di cui all'articolo 1 lett. a) sono disposte le trattenute obbligatorie nella misura del diciassette per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio, nonché del due per cento per la quota dell'assegno di cui all'articolo 16.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 10/2013 . La modifica apportata trova applicazione nei tempi e con le modalità indicate agli articoli 44 e 46 della medesima L.R. 10/2013.
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 44, comma 3, L. R. 10/2013
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 2, L. R. 3/2014
Art. 4
 (Indennità di carica e indennità di funzione)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2. L'indennità di funzione spettante ai Vicepresidenti del Consiglio, ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti di Commissione permanente o speciale e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del Consiglio e ai Presidenti dei gruppi consiliari è disciplinata dall' articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni).
3. La corresponsione dell'indennità di carica al Presidente del Consiglio regionale e dell'indennità di funzione ai Vicepresidenti del Consiglio e ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza spetta fino alla data dell'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza; al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori l'indennità di carica spetta fino alla data dell'elezione della nuova Giunta regionale. Le predette indennità spettano comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche o funzioni.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 13/2003
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 30, L. R. 12/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
3Comma 2 sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.