LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1995
Allegati:
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 7
 (Assegno vitalizio)
1. Ai consiglieri regionali cessati dal mandato, che abbiano compiuto sessanta anni di età e che abbiano corrisposto i contributi di cui all'articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni, spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, l'assegno vitalizio di cui alla lettera d) dell'articolo 1.
2. Ai fini del computo del periodo di mandato eccedente il quinquennio minimo di contribuzione, la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.
3. La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, per un massimo di cinque anni, su richiesta del consigliere che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno nove anni sei mesi e un giorno. In tal caso l'assegno è ridotto proporzionalmente nella misura del cinque per cento del suo ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età.
3 bis. È altresì consentita la corresponsione anticipata dell'assegno vitalizio, per un massimo di undici mesi, su richiesta del consigliere che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno nove anni, sei mesi e un giorno; in tal caso l'assegno è ridotto nella misura dello 0,42 per cento del suo ammontare per ogni mese di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai consiglieri regionali che saranno eletti per la prima volta nelle legislature successive a quella in cui entra in vigore la presente legge. Per i consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad essere applicata la previgente disciplina.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 4, L. R. 24/2009
2Per la disciplina dell'istituto dell'assegno vitalizio a decorrere dalla XI legislatura, si veda quanto disposto dall'art. 17, commi da 1 a 6, della L.R. 18/2011
3Per la disciplina dell'istituto dell'assegno vitalizio a decorrere dalla XI legislatura, si veda quanto disposto dall'art. 11, commi da 7 a 39, della L.R. 27/2012.
4Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 41, lettera a), L. R. 27/2012
5Le indicazioni relative alle disposizioni di cui all'art. 11, commi da 7 a 39, L.R. 27/2012 vengono meno per effetto delle abrogazioni disposte dalla L.R. 10/2013.
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 2/2015 , a decorrere dall' 1 marzo 2015, come stabilito all'art. 12 della medesima L.R. 2/2015.
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 2/2015
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 2/2015