LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1995
Allegati:
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 23
 (Rideterminazione degli assegni vitalizi)
1. Ferme restando le posizioni già riconosciute ai fini della concessione dell'assegno in forza della previgente disciplina, gli assegni vitalizi degli ex consiglieri e degli altri aventi diritto, già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati dall'Ufficio di Presidenza. La rideterminazione viene effettuata sulla base delle percentuali indicate dalla tabella A prevista dall'articolo 8 con riferimento alla indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 spettante alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la rideterminazione delle quote di assegno vitalizio previste dall'articolo 16, si tiene conto della misura di cui all'articolo 17.
2. La sospensione dell'adeguamento dell'assegno vitalizio e di reversibilità stabilita con deliberazione n. 13 del 19 dicembre 1994 del Consiglio regionale è resa definitiva fino all'entrata in vigore della presente legge. Gli importi sospesi non saranno corrisposti.