LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1995
Allegati:
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 20
 (Restituzione dei contributi versati)
1. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, che al termine della legislatura in corso alla stessa data abbiano versato i contributi per un solo quinquennio, hanno facoltà di rinunciare all'assegno medesimo e di ottenere la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
2. La facoltà di cui al precedente comma si esercita con apposita domanda da inoltrare al Presidente del Consiglio regionale entro novanta giorni dalla data di cessazione del mandato.