LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 settembre 1995, n. 37

Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/09/1995
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 3
 (Compiti)
1. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) osservazione epidemiologica a supporto dell'attività di pianificazione e valutazione dei risultati conseguiti;
b) attuazione della programmazione sanitaria nell'ambito della pianificazione strategica regionale;
c) attività negoziale nell' ambito della contrattazione collettiva in sede regionale;
d) determinazione delle risorse finanziarie da attribuire alle Aziende sanitarie sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale e con l'applicazione dei meccanismi di finanziamento previsti dalla legislazione vigente;
e) supporto all' Amministrazione regionale per l' accreditamento delle strutture sanitarie nella regione, di cui all' articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e per la determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie;
f) verifica e controllo dei bilanci delle Aziende sanitarie;
g) controllo di gestione;
h) promozione di modelli organizzativi e gestionali innovativi anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, alla competitività ed all'efficacia;
i) controllo e valutazione della qualità delle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale;
l) supporto tecnico nella pianificazione degli investimenti; coordinamento e supporto tecnico nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale;
m) gestire centralmente, per conto delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, particolari segmenti di attività, previa delega da parte dei Direttori generali delle Aziende.
(2)
1 bis. I compiti di cui al comma 1 si estendono, in quanto compatibili, anche alle aree ad alta integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 41, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49.
2. L'Agenzia può, nelle materie di propria competenza, fornire servizi e consulenze remunerate ad enti pubblici, aziende ed organizzazioni private.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 32/1997
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 35, comma 3, L. R. 19/2006