LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 settembre 1995, n. 37

Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/09/1995
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 11
 (Responsabili degli uffici delle Aziende
sanitarie regionali)
1. I responsabili degli uffici, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale 12/1994, sono nominati dal Direttore generale dell'Azienda tra il personale dirigente in servizio presso l'Azienda medesima e durano in carica cinque anni, fatta salva la revoca motivata da parte dello stesso Direttore generale.