LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1995, n. 35

Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1995
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria

CAPO IV
 DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 18
 (Conferenza di servizi)
1. Al fine di accelerare l'attuazione delle misure e delle azioni contenute nei programmi, le Direzioni regionali soggetti attuatori e l'ERSA possono indire una Conferenza di tutte le Direzioni regionali interessate e degli enti locali per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati. Le determinazioni concordate nella Conferenza e risultanti da apposito verbale, nel quale vengono indicati espressamente gli atti sostituiti dalle concordate determinazioni, tengono luogo degli atti predetti.
2. Si osservano altresì le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 23 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.
Art. 19
 (Riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, sono ridotti della metà tutti i termini previsti da leggi o atti amministrativi regionali relativi ai procedimenti per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi o di atti comunque denominati la cui acquisizione è necessaria per l'attuazione delle misure e delle azioni contenute nei programmi.
2. In difetto della determinazione di un termine, il procedimento relativo al rilascio degli atti di cui al comma 1 deve concludersi in un termine non superiore ai sessanta giorni. Per la decorrenza dei termini di cui al presente comma e al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 29/1992.
3. I responsabili dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione delle misure e delle azioni contenute nei programmi sono tenuti ad apporre sulle domande e richieste relative presentate dai soggetti interessati apposita annotazione evidenziante l'applicazione della riduzione dei termini di cui al comma 1.
4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, in via ricognitiva sono individuati i procedimenti amministrativi e le strutture regionali interessate all'attuazione degli obiettivi comunitari. Il decreto va pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 52, L. R. 10/2001
Art. 21
 (Vincolo di destinazione)
1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni per cinque anni dalla data di concessione dei contributi in conto capitale, ovvero in caso di investimento agevolato per tutta la durata del finanziamento, salvo diverso termine stabilito dai DOCUP. Per gli interventi in conto capitale la verifica dell'osservanza del vincolo di destinazione è effettuata dai soggetti attuatori di cui all'articolo 2, comma 1; per gli investimenti agevolati detta verifica viene effettuata dalle banche che hanno concesso il credito.
2. I beni mobili facenti parte dell'investimento contribuito non possono essere utilizzati, per tutta la durata del vincolo di cui al comma 1, al di fuori delle aree degli obiettivi 2 e 5b.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 14, comma 13, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 23
 (Informazione)
1. I DOCUP e gli atti relativi all'attuazione degli obiettivi 2 e 5b sono pubblicati, anche per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.