LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1995, n. 35

Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1995
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria

CAPO III
 Attuazione del DOCUP ob. 5b
Art. 11
 (Finanziamento del DOCUP ob. 5b)
1. Alla realizzazione degli interventi previsti dal DOCUP ob. 5b si provvede secondo il piano finanziario ivi previsto:
a) con le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea n. C(95) 95/1995, a valere sul Fondo di orientamento e garanzia in agricoltura - FEAOG orientamento, sul FERS e sul FSE;
b) con le risorse assegnate dallo Stato in attuazione della delibera del CIPE del 13 aprile 1994;
c) con le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in conformità al piano finanziario medesimo.
Art. 12
 (Competenze dell'ERSA)
1. L'ERSA, quale soggetto attuatore del DOCUP ob. 5b, in deroga alle competenze previste dalla legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, è autorizzato ad intervenire anche nei settori extra-agricoli per l'attuazione e la gestione delle misure previste dal DOCUP ob. 5b medesimo.
2. L'ERSA svolge le attività di competenza previste dal DOCUP ob. 5b in conformità alle deliberazioni emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni.
3. L'ERSA riferisce ogni semestre alla Giunta regionale sugli adempimenti espletati e sullo stato di attuazione generale del programma.
Art. 13
 (Nucleo di valutazione per l'attuazione dell'obiettivo 5b)
1. È costituito presso l'ERSA un Nucleo di valutazione per l'attuazione dell'obiettivo 5b, il quale esamina, alla luce dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, i progetti di intervento presentati e formula la graduatoria dei medesimi.
2. Il Nucleo è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'ERSA ed è composto dal Direttore dell'Ente o, per sua delega, dal responsabile del Servizio per l'attuazione dei programmi comunitari, che lo presiede, dal Direttore regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, o un suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere, dal Direttore regionale dell'agricoltura, o suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere e, ove necessario, da esperti scelti dalla Giunta in numero non superiore a tre secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5. Il Nucleo è integrato di volta in volta dal Direttore regionale competente per materia, o da un suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere.
3. Il Direttore regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni partecipa al Nucleo di valutazione al fine di verificare la coerenza dei singoli progetti con le finalità della relativa misura e del DOCUP.
4. Le graduatorie formulate dal Nucleo di valutazione sono approvate dal Consiglio di amministrazione dell'ERSA.
4 bis. Il Direttore dell'ERSA, acquisiti i pareri e/o provvedimenti autorizzativi, approva i progetti esecutivi di opere pubbliche da trasferirsi nel patrimonio regionale. L'approvazione ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 103, comma 2, L. R. 13/1998
2Comma 4 bis aggiunto da art. 103, comma 3, L. R. 13/1998
Art. 14
 (Controlli)
1. Gli atti approvati dal Consiglio di amministrazione dell'ERSA previsti dalla presente legge sono sottoposti al controllo di cui all'articolo 232 della legge regionale 7/1988 come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 18/1993.
Art. 15
 (Finanziamenti)
1. Il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 11 è disposto con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura. L'erogazione è effettuata anche in via di anticipazione delle quote comunitarie e statali, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate.
2. A conclusione del programma, tutte le risorse ad esso inerenti disponibili presso l'Agenzia per lo sviluppo rurale - ERSA permangono all'Agenzia medesima in ordine al finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo delle aree obiettivo.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 16, comma 15, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Comma 2 sostituito da art. 20, comma 16, L. R. 12/2003
Art. 16
 (Modalità, criteri e procedure di attuazione)
1. Le iniziative avviate a decorrere dall'1 gennaio 1994, anche se concluse, a condizione che si inquadrino in una delle misure contenute nel DOCUP ob. 5b e non abbiano usufruito di interventi pubblici, sono ammissibili agli interventi previsti dalla presente legge.
2. Il Direttore del Servizio per l'attuazione dei programmi comunitari provvede ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 18/1996 alla concessione ed alla erogazione dei finanziamenti e dei contributi ai soggetti beneficiari in base alle graduatorie approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.
2 bis. Le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 2, finalizzate all'attuazione di interventi contributivi su operazioni di finanziamento, sono stipulate dall'ERSA con banche singole o in "pool" che rispondano ai requisiti tecnico-organizzativi fissati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ERSA medesimo.
2 ter. Alle banche convenzionate di cui al comma 2 bis sono affidate le attività di verifica e di accertamento previste dall'articolo 9, comma 1 bis, fatti salvi i poteri di controllo dell'ERSA.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 17/1996
2Comma 2 ter aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 17/1996
3Comma 2 sostituito da art. 103, comma 4, L. R. 13/1998
Art. 17
 (Modalità di erogazione)
1. I contributi e i finanziamenti di competenza dell'ERSA sono erogati secondo le modalità previste dall'articolo 8.