LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1995, n. 35

Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1995
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria

CAPO II
 Attuazione del DOCUP obiettivo 2
Art. 4
 (Finanziamento del DOCUP ob. 2)
1. Alla realizzazione degli interventi previsti dal DOCUP ob. 2 si provvede secondo il piano finanziario ivi previsto:
a) con le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea n. C(94) 3406/ 1994, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) e sul FSE;
b) con le risorse assegnate dallo Stato in attuazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 13 aprile 1994;
c) con le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in conformità al piano finanziario complessivo medesimo.
Art. 5
 (Fondo speciale per l'obiettivo 2)
1. Al finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP ob. 2 si provvede tramite il fondo speciale costituito con le risorse di cui all'articolo 4 presso la Friulia SpA, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, come modificato dall'articolo 6, che assume la denominazione << Fondo speciale per l'obiettivo 2 >>.
2. Il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 4 alla Friulia SpA per la costituzione del fondo speciale indicato al comma 1 è disposto con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria. L'erogazione è effettuata, anche in via di anticipazione delle quote comunitarie e statali, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate.
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è disposta la cessazione del fondo e contestualmente, o con successivo decreto, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso, al termine della quale tutte le attività del fondo affluiscono al bilancio attivo della Regione.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 60, comma 1, L. R. 29/1996
Art. 6
1.
I commi 4 e 5 dell'articolo 19 della legge regionale 5/1994 sono sostituiti dai seguenti:
<< 4. Ai fini di cui al comma 2 l'Assessore all'industria è autorizzato a stipulare con la Friulia SpA una convenzione, su conforme delibera della Giunta regionale proposta di concerto con l'Assessore alle finanze, per il conferimento del mandato e per la definizione delle modalità di funzionamento, di utilizzazione e di controllo sulla gestione del fondo stesso.
5. Con la convenzione di cui al comma 4 sono altresì definite le modalità per l'espletamento delle attività di attuazione e di controllo degli interventi nel settore industriale, che sono delegate nella sua veste di mandataria alla Friulia SpA, che le esercita attraverso i propri organi sociali. >>.

Art. 7
 (Rapporti con la Friulia SpA)
1. La Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'approvazione della convenzione con la Friulia SpA, prevista dal DOCUP ob. 2 e dall'articolo 19 della legge regionale 5/1994 come modificato dall'articolo 6.
2. La convenzione di cui al comma 1, in particolare, stabilisce:
a) il recepimento dei criteri di valutazione delle domande, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2;
b) i tempi, le modalità ed il compenso per l'espletamento delle attività;
c) le modalità di verifica della Regione sullo stato di attuazione del programma;
d) la conformità dei sistemi di erogazione a quanto previsto dall'articolo 8;
e) l'onere di tutela giudiziaria in ogni caso del venir meno del vincolo di destinazione imposto ai beneficiari;
f) le modalità di controllo della Friulia SpA sulla corretta utilizzazione dei contributi concessi nel settore industriale;
g) le modalità di rilevazione contabile che consentano l'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di rendicontazione.
3. Le determinazioni della Friulia SpA concernenti le iniziative attuative degli interventi relativi al settore industriale sono trasmesse alla Presidenza della Giunta regionale per il tramite della Direzione regionale dell'industria. Di tali determinazioni è data pubblicità mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. I Direttori regionali preposti alle Direzioni soggetti attuatori provvedono alla concessione dei finanziamenti e dei contributi ed all'autorizzazione al pagamento alla Friulia SpA relativamente alle iniziative connesse all'attuazione dell'obiettivo 2 per i settori non industriali, conformemente alla deliberazione giuntale di approvazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 4.
Art. 8
 (Modalità di erogazione)
1. Ad avvenuta approvazione delle graduatorie dei beneficiari, previo accertamento dell'effettivo inizio nonché di ogni eventuale assunzione di altra notizia inerente al concreto avvio del progetto o dell'iniziativa, può essere erogato anticipatamente il cinquanta per cento del contributo concesso, previa prestazione da parte dei soggetti privati di garanzia fideiussoria di pari importo da rilasciarsi da parte di Istituti bancari o assicurativi.
2. Gli ulteriori importi concessi sono erogati:
a) ai soggetti beneficiari privati ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa, previa presentazione della documentazione di spesa e l'espletamento di adeguati controlli;
b) agli Enti pubblici, nella misura del quaranta per cento ad avvenuto raggiungimento di metà della spesa preventivata ed ammessa a contributo per la realizzazione del progetto o dell'iniziativa e del dieci per cento ad avvenuta ultimazione dei medesimi, previa presentazione della documentazione di spesa e l'espletamento dei controlli previsti dalla normativa vigente.
3. Per le attività di formazione professionale finanziate dal FSE, la procedura di erogazione del contributo è quella stabilita per le attività formative dai DOCUP per gli obiettivi 3 e 4.
Art. 9
 (Rapporti con le Banche)
1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'attuazione degli interventi a carico del fondo di cui all'articolo 19 della legge regionale 5/1994, come modificato dall'articolo 6, previsti dal DOCUP ob. 2, da attivare tramite operazioni di finanziamento, l'Amministrazione regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore alle finanze, è autorizzata a stipulare con banche, singole o in "pool", che rispondono ai requisiti tecnico-organizzativi fissati con deliberazione della Giunta regionale, apposite convenzioni, per regolamentare i servizi ed i rapporti intercorrenti tra le banche, singole o in "pool", e l'Amministrazione regionale.
1 bis. Alle banche convenzionate di cui al comma 1 sono affidate le attività di verifica della completezza e pertinenza alle iniziative agevolate delle relative documentazioni di spesa - ivi compresa l'obliterazione delle stesse - nonché le attività di accertamento delle realizzazioni delle iniziative medesime fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 17/1996
Art. 10
 (Ammissibilità delle iniziative avviate nel 1994)
1. Sono ammissibili agli interventi a carico del fondo di cui all'articolo 5 anche iniziative avviate a decorrere dall'1 gennaio 1994, anche se concluse e a condizione che si inquadrino in una delle misure contenute nel DOCUP ob. 2 e non abbiano usufruito di interventi pubblici.
2. Anche per tali iniziative, laddove non concluse, si applicano le modalità di erogazione di cui all'articolo 8.
3. Per gli interventi di cui al presente articolo ed attivati ai sensi dell'articolo 9, sono ammissibili anche iniziative oggetto di finanziamenti concessi da Istituti bancari diversi da quelli di cui all'articolo 9 stesso, purché siano rispettate le condizioni del comma 1.