LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1995, n. 35

Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1995
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria

Art. 8
 (Modalità di erogazione)
1. Ad avvenuta approvazione delle graduatorie dei beneficiari, previo accertamento dell'effettivo inizio nonché di ogni eventuale assunzione di altra notizia inerente al concreto avvio del progetto o dell'iniziativa, può essere erogato anticipatamente il cinquanta per cento del contributo concesso, previa prestazione da parte dei soggetti privati di garanzia fideiussoria di pari importo da rilasciarsi da parte di Istituti bancari o assicurativi.
2. Gli ulteriori importi concessi sono erogati:
a) ai soggetti beneficiari privati ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa, previa presentazione della documentazione di spesa e l'espletamento di adeguati controlli;
b) agli Enti pubblici, nella misura del quaranta per cento ad avvenuto raggiungimento di metà della spesa preventivata ed ammessa a contributo per la realizzazione del progetto o dell'iniziativa e del dieci per cento ad avvenuta ultimazione dei medesimi, previa presentazione della documentazione di spesa e l'espletamento dei controlli previsti dalla normativa vigente.
3. Per le attività di formazione professionale finanziate dal FSE, la procedura di erogazione del contributo è quella stabilita per le attività formative dai DOCUP per gli obiettivi 3 e 4.