LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1995, n. 35

Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1995
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria

Art. 5
 (Fondo speciale per l'obiettivo 2)
1. Al finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP ob. 2 si provvede tramite il fondo speciale costituito con le risorse di cui all'articolo 4 presso la Friulia SpA, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, come modificato dall'articolo 6, che assume la denominazione << Fondo speciale per l'obiettivo 2 >>.
2. Il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 4 alla Friulia SpA per la costituzione del fondo speciale indicato al comma 1 è disposto con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria. L'erogazione è effettuata, anche in via di anticipazione delle quote comunitarie e statali, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate.
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è disposta la cessazione del fondo e contestualmente, o con successivo decreto, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso, al termine della quale tutte le attività del fondo affluiscono al bilancio attivo della Regione.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 60, comma 1, L. R. 29/1996