LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1995, n. 35

Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1995
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria

Art. 2
 (Modalità e criteri attuativi)
1. La Giunta regionale provvede a definire i rapporti intercorrenti tra la Regione Friuli-Venezia Giulia, quale autorità responsabile dell'attuazione degli obiettivi, ed i soggetti attuatori delle misure e delle azioni contenute nei programmi, individuati dai DOCUP nella "Società Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA", nelle Direzioni regionali competenti e nell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA).
2. La Giunta regionale provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposite deliberazioni, su proposta dell'Assessore agli affari comunitari ed ai rapporti esterni:
a) a stabilire, in conformità alle prescrizioni dei DOCUP, i criteri per la selezione delle domande di finanziamento, tenuto in particolare conto dell'idoneità tecnico-economico-finanziaria dei progetti, della loro presentazione congiunta da parte di più Amministrazioni comunali e della loro valenza intersettoriale tale da interessare due o più misure dei DOCUP, della ricaduta occupazionale, dell'innovazione tecnologica, nonché delle esigenze di protezione dell'ambiente, tenuti altresì presenti gli indirizzi e le prescrizioni degli strumenti della pianificazione territoriale regionale;
b) a determinare le modalità generali di erogazione dei finanziamenti e contributi;
c) ad approvare i bandi e gli inviti distinti per misura.
3. Relativamente al DOCUP ob. 2, la deliberazione di cui alla lettera a) del comma 2 individua altresì le Direzioni regionali competenti all'istruttoria per i settori non di pertinenza del soggetto attuatore Friulia SpA.
4. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle Direzioni regionali competenti di cui al comma 3, approva, su proposta dell'Assessore regionale competente, le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP ob. 2.
5. La Giunta regionale provvede, su proposta dell'Assessore agli affari comunitari ed ai rapporti esterni, ad individuare i settori nei quali, ai fini dell'efficace valutazione dei progetti, oltre all'utilizzo degli esperti risultati vincitori di apposita gara già espletata, sussiste la necessità di indirne altra per il ricorso a consulenti esterni ovvero sia opportuno ricorrere ad Enti pubblici specializzati, Università ed Istituti pubblici di ricerca, tramite convenzione, ovvero a Comitati di consulenza interni all'Amministrazione. Nel caso di rinuncia da parte degli esperti risultati vincitori della gara già espletata, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attingere alla medesima graduatoria nell'ambito degli esperti risultati idonei.
6. Gli esperti ed i consulenti indicati al comma 5 debbono essere prescelti o designati previo motivato accertamento del possesso delle specifiche competenze nelle materie di valutazione di progetti attinenti ai settori economico-produttivi. È fatto divieto di avvalersi di esperti o consulenti che svolgano od abbiano svolto, successivamente alla data di approvazione dei DOCUP ob. 2 e 5b, attività di consulenza, a qualunque titolo, per la predisposizione di progetti per l'attuazione degli obiettivi stessi. A tal fine, all'atto della stipulazione del contratto, l'esperto presenta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza della causa ostativa prevista dal presente comma.
7. La Giunta regionale approva le relazioni annuali e le relazioni finali relative all'attuazione degli obiettivi 2 e 5b.
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 17/1996