LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1995, n. 35

Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1995
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria

Art. 13
 (Nucleo di valutazione per l'attuazione dell'obiettivo 5b)
1. È costituito presso l'ERSA un Nucleo di valutazione per l'attuazione dell'obiettivo 5b, il quale esamina, alla luce dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, i progetti di intervento presentati e formula la graduatoria dei medesimi.
2. Il Nucleo è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'ERSA ed è composto dal Direttore dell'Ente o, per sua delega, dal responsabile del Servizio per l'attuazione dei programmi comunitari, che lo presiede, dal Direttore regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, o un suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere, dal Direttore regionale dell'agricoltura, o suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere e, ove necessario, da esperti scelti dalla Giunta in numero non superiore a tre secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5. Il Nucleo è integrato di volta in volta dal Direttore regionale competente per materia, o da un suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere.
3. Il Direttore regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni partecipa al Nucleo di valutazione al fine di verificare la coerenza dei singoli progetti con le finalità della relativa misura e del DOCUP.
4. Le graduatorie formulate dal Nucleo di valutazione sono approvate dal Consiglio di amministrazione dell'ERSA.
4 bis. Il Direttore dell'ERSA, acquisiti i pareri e/o provvedimenti autorizzativi, approva i progetti esecutivi di opere pubbliche da trasferirsi nel patrimonio regionale. L'approvazione ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 103, comma 2, L. R. 13/1998
2Comma 4 bis aggiunto da art. 103, comma 3, L. R. 13/1998