LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1995, n. 35

Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1995
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria

Art. 10
 (Ammissibilità delle iniziative avviate nel 1994)
1. Sono ammissibili agli interventi a carico del fondo di cui all'articolo 5 anche iniziative avviate a decorrere dall'1 gennaio 1994, anche se concluse e a condizione che si inquadrino in una delle misure contenute nel DOCUP ob. 2 e non abbiano usufruito di interventi pubblici.
2. Anche per tali iniziative, laddove non concluse, si applicano le modalità di erogazione di cui all'articolo 8.
3. Per gli interventi di cui al presente articolo ed attivati ai sensi dell'articolo 9, sono ammissibili anche iniziative oggetto di finanziamenti concessi da Istituti bancari diversi da quelli di cui all'articolo 9 stesso, purché siano rispettate le condizioni del comma 1.