LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 luglio 1995, n. 32

Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/08/1995
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica

Art. 18
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettere c), d), e) ed f), è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito - alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6336 (2.1.155.2.10.10) con la denominazione << Finanziamento all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) per lo svolgimento di attività di formazione ed aggiornamento, ricerca, sperimentazione, divulgazione, informazione e promozione nel settore dell'agricoltura biologica >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997. Sul precitato capitolo 6336 viene altresì iscritto lo stanziamento di lire 50 milioni in termini di cassa.
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
(3)
4. All'onere complessivo di lire 720 milioni derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede come segue:
a) per lire 320 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, relative all'anno 1995, mediante storno di pari importo, dal capitolo 6335 del precitato stato di previsione che presenta sufficiente disponibilità;
b) per lire 400 milioni, suddivise in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 30, Partita n. 50 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
5. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 6336, 6338 e 6339 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9.
6.  
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 23, comma 7, L. R. 16/1996
2Comma 2 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
3Comma 3 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
4Comma 6 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.