LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 luglio 1995, n. 31

Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/1995
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 8
1.
Dopo il secondo comma dell'articolo 70 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale n. 45/1993 e integrato dall'articolo 197, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è aggiunto il seguente comma:
<< In ragione dell'obbligo dell'ente proprietario o gestore di procedere alla determinazione del prezzo di cessione dell'alloggio entro un anno dalla presentazione della domanda di cui al quarto comma, al prezzo di cessione determinato con le modalità di cui al primo e secondo comma va detratto l'importo dei canoni di locazione - computati nella misura del 75% - corrisposti successivamente allo scadere del predetto periodo annuale. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.