LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3

Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/01/1995
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

CAPO III
 NORME MODIFICATIVE, INTEGRATIVE E DI COMPLETAMENTO DEGLI
ARTICOLI 83 E 95 DELLA LEGGE REGIONALE 1 SETTEMBRE 1982,
N. 75 E DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE
24 GIUGNO 1993, N. 49.
Art. 12
 Modifiche dell'articolo 83 della legge regionale 1 settembre
1982, n. 75
1.
L'articolo 83, terzo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, interpretato autenticamente dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 29 agosto 1985, n. 46, è sostituito dal seguente:
<< A garanzia della puntuale restituzione delle anticipazioni da parte delle cooperative edilizie, viene iscritta, a favore dell'Amministrazione regionale, ipoteca, anche di secondo grado, di importo pari all'anticipazione medesima a carico dell'area e dell'immobile oggetto dell'intervento. Nel caso in cui le aree concesse dai Comuni ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non siano di proprietà dei Comuni stessi, sempreché sia stata stipulata la convenzione prevista dall'articolo 35 della legge n. 865/1971 e siano state iniziate le procedure di esproprio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare le anticipazioni secondo quanto previsto dall'articolo 84, previa prestazione a favore della Regione di fidejussione bancaria o assicurativa, redatta in conformità ad apposito schema approvato dalla Giunta regionale, a garanzia dell'obbligo da parte delle cooperative di iscrivere ipoteca di importo pari all'anticipazione concessa non appena l'iscrizione stessa si renda possibile. >>.

2.
L'ultimo comma dell'articolo 83 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dai seguenti:
<< I rientri delle anticipazioni sono accertati dalla Ragioneria generale, che provvede a dare comunicazione alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici ed alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici delle situazioni di inadempienza, anche ai fini delle successive azioni di revoca, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46.
Gli atti relativi alle garanzie prestate sulle anticipazioni sono acquisiti direttamente dalle competenti Direzioni di cui al quinto comma, ai fini dell'emissione degli atti di erogazione di rispettiva competenza.
Sono acquisiti direttamente dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici gli atti relativi al frazionamento delle ipoteche costituite, ai fini della ripartizione dei contributi concessi.
Gli atti inerenti alle garanzie di cui al terzo comma sono trasmessi alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio la quale provvede ai successivi adempimenti connessi alle cancellazioni ed alle eventuali restrizioni, svincoli e postergazioni. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 13
 Modifiche e integrazioni dell'articolo 95 della legge
regionale 1 settembre 1982, n. 75
1.
L'articolo 95, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, interpretato autenticamente dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 29 agosto 1985, n. 46, è sostituito dal seguente:
<< L'erogazione delle anticipazioni è subordinata all'iscrizione in favore dell'Amministrazione regionale, a garanzia della loro restituzione, di ipoteca, anche di secondo grado, di importo pari all'anticipazione concessa a carico dell'area e dell'immobile oggetto dell'intervento. >>.

2. Al quarto comma dell'articolo 95 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, le parole << agli IACP >> sono soppresse e le parole << e quinto >> sono sostituite dalle parole << quinto, sesto, settimo e ottavo >>.
3.
Dopo il quarto comma dell'articolo 95 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 è aggiunto il seguente comma:
<< A garanzia della puntuale restituzione delle anticipazioni da parte degli IACP si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 83. >>.

4.
L'ultimo comma dell'articolo 95 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< I commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 83 si applicano anche nel caso di anticipazioni concesse a privati. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 14
 Capienza delle ipoteche e postergazione
del grado ipotecario
1. Qualora venga iscritta ipoteca di primo grado, ai sensi degli articoli 83, terzo comma, e 95, secondo comma, della legge 1 settembre 1982, n. 75, il valore dell'immobile offerto in garanzia si presume capiente rispetto all'anticipazione concessa.
2. Le ipoteche di cui al comma 1, possono essere successivamente postergate al secondo grado previa deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore alle finanze.
3. Nei casi di prestazione di garanzia ipotecaria di secondo grado previsti dal comma 1, o di postergazione dal primo al secondo grado di cui al comma 2, deve essere data dimostrazione da parte del beneficiario, mediante presentazione di perizia asseverata, della capienza del valore dell'immobile offerto in garanzia rispetto all'anticipazione concessa.
4. Ai fini della determinazione del valore di cui al comma 3 può farsi riferimento anche a quello dei miglioramenti, nonché delle costruzioni e delle altre accessioni da realizzare sull'immobile ipotecato ed oggetto dell'intervento regionale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 22, comma 2, L. R. 9/1999
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 15
 Modifica dell'articolo 3 della legge regionale
24 giugno 1993, n. 49
1.
All'articolo 3 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
<< 4. I mutui bancari di cui al comma 2 richiesti da coppie che, in base al reddito, non possono accedere ai mutui stessi per insufficienti garanzie usufruiscono della garanzia fidejussoria della Regione per il rimborso integrale del capitale e degli interessi dovuti, ivi compresi gli oneri accessori.
5. La garanzia di cui al comma 4 è automaticamente concessa all'atto della stipula del contratto di mutuo; la garanzia stessa è prestata in via solidale ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile, con esclusione del beneficio della preventiva escussione previsto dal secondo comma dell'articolo 1944 del codice civile, nonché con rinuncia al beneficio del termine di cui al primo comma dell'articolo 1957 del codice civile. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 16
 Norma transitoria
1. Le disposizioni degli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, 14 non si applicano agli interventi la cui domanda di anticipazione alternativa sia stata già ammessa, nonché agli interventi di postergazione di ipoteca la cui domanda sia stata presentata antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.