LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3

Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/01/1995
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 7
 Condizioni generali per la prestazione di
garanzie fidejussorie
1. Le garanzie fidejussorie concesse dalla Regione si intendono prestate in via solidale ai sensi del primo comma dell'articolo 1944 del codice civile, con esclusione del beneficio della preventiva escussione previsto dal secondo comma dell'articolo 1944 del codice civile.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare al beneficio del termine di cui al primo comma dell'articolo 1957 del codice civile, qualora l'obbligazione principale sia assunta per interventi e iniziative di particolare rilevanza.
2 bis. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1 bis, qualora gli enti si rivolgano alla Cassa depositi e prestiti che agisca come titolare di un diritto esclusivo in relazione al servizio di interesse economico generale ad essa affidato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia anche sotto forma di contratto autonomo di garanzia ovvero di fideiussione a prima richiesta.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 23, L. R. 12/2009
2Comma 2 bis sostituito da art. 13, comma 3, L. R. 11/2011