LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3

Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/01/1995
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 4
 Fidejussioni prestate a favore della Regione
1. 
( ABROGATO )
(2)
2. 
( ABROGATO )
(3)
3. Le fidejussioni devono prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, comma 3, L. R. 14/2002
2Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010