LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 1995, n. 26

Misure a sostegno degli investimenti industriali in regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  07/07/1995
Materia:
220.01 - Industria

Art. 1
1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali e di servizio alla produzione del Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari emessi da una banca operante nel territorio regionale, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate con l'interesse non superiore al 3 per cento e siano rimborsabili entro 10 anni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 trova applicazione l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
3. La provvista finanziaria assicurata con la sottoscrizione dei prestiti obbligazionari di cui al comma 1 è integrata con provvista della banca per importi comunque non inferiori a quelli garantiti dalla sottoscrizione dell'Amministrazione regionale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 3, L. R. 17/2008
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 48, lettera a), L. R. 11/2009